Corte costituzionale
Sentenza n. 472/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 472
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 472/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:472
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, legge n. 414 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 21361
Nel sistema della legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, la facolta' di procedere al versamento dei contributi integrativi del contributo soggettivo annuo, prevista dall'art. 31, presuppone la possibilita' di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione contributiva e pensionistica, che per gli iscritti che siano anche pensionati di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni, e' esclusa dall'art. 33. Non puo' quindi sostenersi che la questione di legittimita' costituzionale sollevata per tale esclusione, in riferimento al principio di eguaglianza, sia irrilevante per non avere l'interessato, nel caso oggetto del giudizio 'a quo', provveduto al versamento dei suddetti contributi, con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito dell'Avvocatura di Stato.
Massima n. 21363
Nel nuovo regime previdenziale dei ragionieri e periti commerciali, stabilito dalla legge n. 414 del 1991, nel quale - a differenza da quello adottato dalle precedenti leggi n. 160 del 1963 e n. 1140 del 1970, in cui i conti individuali degli iscritti erano alimentati da contributi obbligatori fissi - i criteri di contribuzione e di calcolo del trattamento pensionistico sono ancorati al reddito professionale, correlativamente al divieto di iscrizione a piu' casse previdenziali professionali e del cumulo dei rispettivi trattamenti pensionistici non e' irragionevole che la possibilita', prevista dagli artt. 31 e 32 della legge n. 414, di chiedere, versando la contribuzione per il periodo pregresso, la riliquidazione e la maggiorazione della pensione non sia consentita dal successivo art. 33, a chi fruisce di trattamento di previdenza relativa ad altra libera professione. Ne', quinti, puo' dirsi ingiustificata la disparita' che cosi' si determina rispetto agli iscritti alla Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, che, godendo di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni previdenziali non facenti capo a Casse professionali, possono invece procedere alla contribuzione integrativa per il periodo pregresso con i nuovi criteri introdotti, giacche' il divieto di titolarita' di altre posizioni previdenziali, su cui la contestata esclusione si fonda, e' disposto solo per gli iscritti in piu' albi professionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414). pensionistico
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Novara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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