Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 471

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
471/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:471

Norme oggetto del giudizio

  • art. 169, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 55, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 23926

E' ammissibile la costituzione, per la prima volta in sede di giudizio incidentale di legittimit costituzionale, di una persona giuridica (nella specie: Istituto S. Paolo di Torino), quale successore universale per incorporazione di altro soggetto (nella specie: Banca provinciale Lombarda S.p.a.), gia' parte nel giudizio principale. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 23927

Nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, il giudice 'a quo' ha esattamente individuato in tali articoli, che riguardano i predetti interessi, le norme oggetto della censura, non avendo, in realta', inteso ancorare la estinzione degli interessi ne' ad un 'pactum de non petendo' di carattere negoziale, ne' ad un altra specifica norma della disciplina del concordato preventivo, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 23928

La forza preclusiva derivante dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo va riferita alla definita ed esaurita procedura concorsuale, senza incidenza sui rapporti fra debitore e creditori successivi alla chiusura della suddetta procedura, tant'e' che l'art. 120 della legge fallimentare ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione. Percio', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale e la loro definitiva estinzione a concordato adempiuto, anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, non puo' ritenersi preclusa, ne' quindi irrilevante nel giudizio 'a quo', per l'avvenuto passaggio in giudicato, nel caso di specie, della sentenza di omologazione del concordato, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito dalla difesa di una delle parti private. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 23929

L'unica interpretazione possibile degli artt. 55 e 169 della legge fallimentare e' quella, accolta dal giudice 'a quo', conformemente, del resto, all'orientamento quasi pacifico di dottrina e giurisprudenza, in base alla quale, una volta adempiuto il concordato, nulla e' piu' dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante la procedura concorsuale. Pertanto correttamente il giudice "a quo", non ritenendo di poter adottare una diversa interpretazione adeguatrice, cioe' conforme al paramento costituzionale invocato, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo. - Sul principio per cui il giudice ordinario, di fronte a diverse interpretazioni della norma della cui legittimita' si dubita, e' tenuto ad adottare quella conforme al parametro costituzionale altrimenti vulnerato, v. S. nn. 121/1994, 149/1994 e 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 23930

Come gia' affermato dalla Corte, la sospensione del decorso degli interessi su crediti chirografari dall'inizio della procedura concorsuale risponde all'esigenza, valevole anche per il concordato preventivo, di cristallizzare la massa passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la lievitazione (con gli interessi) di quelli gia' esistenti, al fine di impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e per assicurare meglio la 'par condicio' soddisfacendo almeno in parte anche i crediti infruttiferi. Alla luce di cio' e tenuto conto che nel concordato preventivo viene a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due parti, nel senso che da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza ulteriori strascichi circa le richieste di capitali o interessi, e dall'altro i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilita' di quei beni, non e' irrazionale il divieto della pretesa da parte dei creditori, da far valere sulla residua disponibilita' di denaro successiva all'adempimento del concordato, avente ad oggetto gli interessi "sospesi" dall'inizio della procedura; nel suddetto equilibrio, altrimenti alterato, trova infatti razionale giustificazione la diversita' di trattamento dei creditori concordatari, non solo rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale, in mancanza, in quest'ultimo caso, sia di un fondamentale accordo transattivo sia di qualsivoglia procedura esecutiva collettiva (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo dell'art. 55 stesso r.d.). - Cfr. S. n. 242/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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