Corte costituzionale
Sentenza n. 469/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 469
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 469/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:469
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Lombardia del 9 marzo 1994
- art. 2, legge della Regione Lombardia del 9 marzo 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21347
Gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994, prevedono - modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria del concorso indetto in base al citato art. 36, comma 2, per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, per adeguarlo alla sentenza n. 331 del 1988, dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4, nella parte in cui escludeva qualsiasi valutazione dei servizi prestati dai candidati gia' dipendenti, a livello direttivo, di enti pubblici diversi della regione, compreso lo Stato. Prevedono inoltre, di conseguenza, la riapertura della graduatoria e l'immissione nella seconda qualifica dirigenziale secondo l'ordine della nuova graduatoria con decorrenza dalla data in cui si sono verificate vacanze di posti. e' quindi da escludersi - contro quanto ha sostenuto il ricorrente Presidente del consiglio - che con tali disposizioni si sia determinato - in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - uno sconvolgimento della precedente gia' consolidata graduatoria. Si tratta infatti solo di una legge di sanatoria, che ha favorito la definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere in discussione le assegnazioni di posti gia' effettuate. Ne' si puo' dire che la retroattivita' delle nuove nomine comporti conseguenze negative sugli assetti degli uffici dirigenziali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994.) - v. S. n. 331/1988, gia' citata nel testo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, riapprovata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1994 (Modifica dell'art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale e conseguenti adempimenti"), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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