Corte costituzionale

Sentenza n. 468/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 468

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
468/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:468

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, comma 2, lett. a), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
  • legge della Regione Lazio n. 49 del 20 agosto 1987

Parametri

Massime

Massima n. 21196

Gli accertamenti relativi alla sussistenza dell'interesse ad agire o di altre condizioni dell'azione proposta nel giudizio 'a quo' non sono soggetti a controllo, ne' quindi possono essere contestati, nel giudizio di costituzionalita'. red.: S.P.

Massima n. 21197

La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio n. 19 del 1980 (come modificato dalla legge della stessa Regione n. 49 del 1987), secondo cui, in caso di istituzione di nuovi comuni, per "popolazioni interessate" da interpellare nel referendum consultivo previsto dal precetto costituzionale, si intendono "gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo", indistintamente, sia che si tratti di distacco di una o piu' frazioni ovvero di uno smembramento della comunita' originaria, e quindi anche quando - come nella specie - venga eretta a comune autonomo non una piccola frazione di un grande comune ma una larghissima parte del territorio di un comune preesistente, difetta di rilevanza. I provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo 'a quo' (decreto di sospensione della indizione dei comizi elettorali del Comune di Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione del Comune di Boville per separazione da quello di Marino, e il decreto di nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune) si basano infatti direttamente sulla legge della Regione Lazio n. 56 del 1993, che ha istituito il Comune di Boville e che costituisce l'atto finale del procedimento referendario: legge a cui la proposta impugnativa non e' stata estesa e che pertanto, ove anche, in ipotesi, la norma regionale censurata della legge n. 49 del 1987, fosse riconosciuta illegittima, resterebbe comunque in vigore, ne' potrebbe essere disapplicata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49). - Cfr., per analoga fattispecie, S. n. 154/1994. red.: S.P.

Massima n. 21198

L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consente soltanto di dichiarare quali altre disposizioni legislative divengono costituzionalmente illegittime in conseguenza della decisione adottata, ma non certo di sanare, o - come nel caso in esame - di "completare" i termini di una questione ai fini della sua rilevanza. (Nella specie, la Corte ha escluso che all'art. 27 si potesse far ricorso per rimediare al difetto di rilevanza riscontrato nella questione di legittimita' costituzionale della norma della Regione Lazio (art. 1, secondo comma, lett. a), legge n. 19 del 1980, come modificato dalla legge n. 49 del 1987) sulle modalita' di attuazione, in caso di istituzione di nuovi comuni, del referendum consultivo previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost., per la mancata estensione dell'impugnazione alla legge n. 56 del 1993, istitutiva del Comune di Boville, su cui si basano i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo'). - v. massima B. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980 n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987 n. 49, sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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