Corte costituzionale
Sentenza n. 467/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 467
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 467/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:467
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto legislativo n. 117 del 24 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21151
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nel corso di un giudizio promosso da ufficiali dei Carabinieri del ruolo ad esaurimento, che si erano visti respingere la domanda per transitare nel ruolo speciale in occasione della costituzione iniziale dello stesso - nei confronti dell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 1993, perche', nell'istituire il ruolo speciale, avrebbe precluso ai suddetti ufficiali la possibilita' di accedervi, difetta di rilevanza. La disciplina relativa alla prima costituzione del ruolo speciale e' infatti contenuta in articoli dello stesso decreto legislativo, che non sono stati impugnati, mentre il censurato art. 9 riguarda la disciplina a regime per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri, indicando le categorie di militari che vi possono entrare, e pertanto il giudice rimettente non deve farne applicazione ai fini della definizione del giudizio di merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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