Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
467/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:467

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto legislativo n. 117 del 24 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21151

La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nel corso di un giudizio promosso da ufficiali dei Carabinieri del ruolo ad esaurimento, che si erano visti respingere la domanda per transitare nel ruolo speciale in occasione della costituzione iniziale dello stesso - nei confronti dell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 1993, perche', nell'istituire il ruolo speciale, avrebbe precluso ai suddetti ufficiali la possibilita' di accedervi, difetta di rilevanza. La disciplina relativa alla prima costituzione del ruolo speciale e' infatti contenuta in articoli dello stesso decreto legislativo, che non sono stati impugnati, mentre il censurato art. 9 riguarda la disciplina a regime per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri, indicando le categorie di militari che vi possono entrare, e pertanto il giudice rimettente non deve farne applicazione ai fini della definizione del giudizio di merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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