Corte costituzionale

Sentenza n. 465/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 465

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
465/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:465

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
  • legge n. 54 del 26 febbraio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 23924

Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 791/1981 conv. in l. n.54/1982, nella parte in cui, nel prevedere che la facolta' di opzione a proseguire il rapporto di lavoro oltre la scadenza debba essere esercitata nel termine di sei mesi prima del raggiungimento del diritto a pensione, non consente a chi inizia l'attivita' lavorativa successivamente alla suddetta data di usufruire del previsto beneficio. Infatti dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione e dagli atti di causa risulta che nel caso di specie il lavoratore non ha in concreto esercitato l'opzione, con cio' venendo meno il presupposto essenziale della questione, atteso che solo a fronte di un esercizio, anche se tardivo, della facolta' di opzione, puo' affrontarsi la questione della ragionevolezza del termine previsto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54). red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 23925

Come affermato dalla Cassazione e da ultimo anche dalla Corte costituzionale, a seguito dell'esercizio della facolta' di opzione da parte del lavoratore prima della scadenza del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 6, quarto comma, d.l. n. 761/1981), il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di stabilita', alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non e' piu' consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di eta' e il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l'esercizio della facolta' in questione, configura un atto radicalmente nullo per contrarieta' a norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore. Pertanto l'art. 6, quarto comma, d.l. n. 761/1981, interpretato nel senso che, pur richiamando tale norma la l. n. 604/1966 senza far alcun riferimento alle successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso dovra' ritenersi preclusa la facolta' del datore di lavoro di intimare il licenziamento per raggiunti limiti di eta', non appare in contrasto con l'art. 3 Cost., - come ritenuto, in base al contrario assunto, del giudice 'a quo' - sotto il profilo della mancata applicabilita' della tutela reintegratoria stabilita dall'art. 18 l. n. 300/1970 (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54). - S. nn. 225/1994 e 309/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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