Corte costituzionale
Sentenza n. 459/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 459/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 63 del 21 febbraio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 21182
All'esito della complessa vicenda costituita dall'attuazione, nell'ambito delle amministrazioni universitarie, del sistema delle qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/1980, l'art. 2 della l. 21 febbraio 1989, n.63, che, per il personale tecnico e amministrativo delle universita', fa salvi in ogni caso gli effetti dei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali originariamente adottati ai sensi della l. n. 312/1980, nonche' gli effetti, se piu' favorevoli ai dipendenti, dei provvedimenti successivi, si propone di attribuire stabilita' agli assetti organizzativi delle strutture amministrative delle universita', considerando ormai irreversibili, a distanza di anni, gli effetti dei provvedimenti di inquadramento del personale adottati in applicazione della l. n. 312/1980, nell'intento, quindi, di evitare le conseguenze delle caducazioni di tali provvedimenti in base ai quali e' stato, comunque, garantito lo svolgimento della funzione. Pertanto la valutazione, compiuta dal legislatore, di prevalenza dell'interesse del mantenimento di effetti comunque consolidatisi nel tempo, con il sicuro vantaggio di un servizio garantito, rispetto a quello dell'eventuale recupero della pura regolarita' formale di provvedimenti, con il rischio di un probabile diffuso disservizio, non contrasta con il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui violazione puo' ravvisarsi, come gia' affermato dalla Corte, solo quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza - nel caso insussistenti - della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dal precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., dell'art. 2 l. 21 febbraio 1989, n.63). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle Università) sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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