Corte costituzionale

Sentenza n. 459/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
459/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 63 del 21 febbraio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 21182

All'esito della complessa vicenda costituita dall'attuazione, nell'ambito delle amministrazioni universitarie, del sistema delle qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/1980, l'art. 2 della l. 21 febbraio 1989, n.63, che, per il personale tecnico e amministrativo delle universita', fa salvi in ogni caso gli effetti dei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali originariamente adottati ai sensi della l. n. 312/1980, nonche' gli effetti, se piu' favorevoli ai dipendenti, dei provvedimenti successivi, si propone di attribuire stabilita' agli assetti organizzativi delle strutture amministrative delle universita', considerando ormai irreversibili, a distanza di anni, gli effetti dei provvedimenti di inquadramento del personale adottati in applicazione della l. n. 312/1980, nell'intento, quindi, di evitare le conseguenze delle caducazioni di tali provvedimenti in base ai quali e' stato, comunque, garantito lo svolgimento della funzione. Pertanto la valutazione, compiuta dal legislatore, di prevalenza dell'interesse del mantenimento di effetti comunque consolidatisi nel tempo, con il sicuro vantaggio di un servizio garantito, rispetto a quello dell'eventuale recupero della pura regolarita' formale di provvedimenti, con il rischio di un probabile diffuso disservizio, non contrasta con il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui violazione puo' ravvisarsi, come gia' affermato dalla Corte, solo quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza - nel caso insussistenti - della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dal precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., dell'art. 2 l. 21 febbraio 1989, n.63). red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle Università) sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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