Corte costituzionale
Sentenza n. 456/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 456/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:456
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, decreto del Ministro per le comunicazioni del 11 novembre 1930
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 21192
Per la sua natura di norma secondaria la disposizione regolamentare dell'art. 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, secondo la quale la Societa' concessionaria del servizio telefonico non assume alcuna responsabilita' in caso di omissioni o di errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi, ecc., nell'elenco degli abbonati, e' palesemente non suscettibile di essere sottoposta al controllo diretto di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25 del decreto del Ministro per le comunicazioni 11 novembre 1930). red.: S.P.
Massima n. 21193
La disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, per cui la societa' concessionaria non incontra alcuna responsabilita' per i servizi telefonici, fuori dei casi e nei limiti espressamente stabiliti, trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, e quindi, in particolare, per quanto riguarda l'elenco degli abbonati, - per i rapporti anteriori al nuovo regolamento approvato con D.M. 8 settembre 1988 - dall'art. 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria in quanto fatti salvi dall'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 156. Il rapporto che cosi' si determina tra la legge e la fonte secondaria, consente lo scrutinio di costituzionalita' dell'art. 6, nella parte in cui esclude la responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative all'abbonato. red.: S.P.
Massima n. 21194
Il totale esonero della responsabilita' del concessionario per omissioni o errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi e quant'altro risulti necessario alla individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica - previsto dall'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come integrato, prima delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 3, del successivo regolamento di servizio approvato con D.M. 8 settembre 1988, dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 - comporta una alterazione - per la disposta esclusione di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente per colpa del concessionario - dell'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto di utenza, alterazione che non trova una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio telefonico,in vista delle quali soltanto puo' considerarsi in linea con i principi costituzionali la configurabilita' di una disciplina speciale, a fronte di quella prevista in via generale dal codice civile, della responsabilita' in materia. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui esclude la responsabilita' della societa' concessionaria del servizio telefonico per erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930. - Riguardo alla esclusione della responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per interruzioni del servizio dovute a sua colpa, e dell'amministrazione delle poste per perdita o manomissione di raccomandate, v., rispettivamente, S. nn. 1104/1988 e 303/1988; sui limiti della responsabilita' del vettore nel trasporto aereo, inoltre, v. S. n. 132/1985. Circa il rapporto tra l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 e l'art. 25 del d.m. 11 novembre 1930, v. massima precedente. red.: S.P.
Massima n. 21195
Come in piu' occasioni e' stato affermato dalla giurisprudenza di legittimita', l'esonero del concessionario del servizio telefonico da responsabilita' per errori rilevati nell'elenco degli abbonati - previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, cosi' come integrato, prima delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 3, del nuovo regolamento di servizio approvato con D.M. 8 settembre 1988, dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 - non si estende all'ipotesi della totale omissione di ogni annotazione relativa all'utente. Invero, ove avesse inteso comprendere nell'esonero dalla responsabilita' anche tale ipotesi, il legislatore non avrebbe certo provveduto a specificare, col riferirsi a numeri, diciture, qualifiche, indirizzi e simili, tutti i possibili oggetti dell'omissione e degli errori incorsi, ed ai quali soltanto si correla dunque la lamentata esclusione. Cosi' letta - conforme a Costituzione - la norma impugnata, cade, in quanto basata su erroneo presupposto, la questione di costituzionalita' sollevata in proposito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui esclude la responsabilità della Società concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono);
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dal Tribunale di Potenza in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, sollevata dallo stesso Tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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