Corte costituzionale
Sentenza n. 443/1994
Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 443
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 443/1994
- Data di deposito
- 23 dicembre 1994
- Data di decisione
- 12 dicembre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:443
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 5 giugno 1993
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21041
Come gia' puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quo', della previa verifica della possibilita' di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilita' della questione sollevata. Percio', nella specie, non puo' darsi ingresso alla questione di legittimita' costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non piu' penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorita' rimettente non si e' infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto piu' in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali gia' risultano orientati in tal senso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimita' costituzionale, da parte del giudice 'a quo', della possibilita' di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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