Corte costituzionale

Sentenza n. 443/1994

Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 443

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
443/1994
Data di deposito
23 dicembre 1994
Data di decisione
12 dicembre 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:443

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21041

Come gia' puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quo', della previa verifica della possibilita' di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilita' della questione sollevata. Percio', nella specie, non puo' darsi ingresso alla questione di legittimita' costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non piu' penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorita' rimettente non si e' infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto piu' in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali gia' risultano orientati in tal senso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimita' costituzionale, da parte del giudice 'a quo', della possibilita' di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze