Corte costituzionale
Sentenza n. 440/1994
Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 440/1994
- Data di deposito
- 23 dicembre 1994
- Data di decisione
- 12 dicembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:440
Norme oggetto del giudizio
- art. 102, comma 3, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. unico, legge n. 402 del 5 ottobre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21286
La conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata - oggetto dei giudizi 'a quibus' - prescinde dagli epiloghi, soltanto ipotetici, che possono scaturire dalla vicende applicative della sanzione sostitutiva e quindi da una eventuale conversione di questa, per inosservanza dei relativi obblighi, nella pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena pecuniaria originariamente inflitta. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non stabilisce un criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e liberta' controllata che si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 cod. pen., come modificato dalla l. 5 ottobre 1993 n. 402, difetta del necessario requisito della rilevanza, presentandosi tale questione del tutto eventuale, nei giudizi 'a quibus', agli effetti della decisione che il rimettente chiamato ad adottare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21287
Nella sollevata questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'articolo unico della l. 5 ottobre 1993, n. 402, nella parte in cui, aumentando da lire venticinquemila a lire settantacinquemila il valore in base al quale ex art. 135 cod. pen. effettuare il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, ha omesso di operare l'identica variazione del corrispondente importo alla cui stregua deve essere determinato, a norma dell'art. 102, terzo comma, l. n. 689/1981, il periodo di liberta' controllata da applicare nell'ipotesi di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, pur se formalmente attinta e' la fonte novellatrice dell'art. 135 cod. pen., il 'petitum' che il giudice 'a quo' mostra di perseguire e' chiaramente volto a sollecitare una pronuncia 'riadeguatrice' dell'art. 102, terzo comma, l. n. 689/1981, nel senso di raccordare il valore ivi indicato al nuovo importo che ora funge da criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie. Pertanto la questione, ricondotta in tali esatti termini, va incentrata sull'art. 102, terzo comma, l. n. 689/1981. - cfr. la seguente massima C. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21288
L'identita' degli importi indicati dal legislatore del 1981 come criteri di ragguaglio da un lato tra pene pecuniarie e pene detentive e dall'altro in caso di conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata o lavoro sostitutivo a causa della insolvibilita' del condannato (venticinquemila lire al giorno) non fu dovuta al caso, come si desume anche dalle relative disposizioni non soltanto topograficamente ma anche logicamente fra loro correlate (artt. 101 e 102 l. n. 689/1981), ma rappresento' il frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al fondo della quale stava l'avvertita esigenza, piu' volte posta in risalto dalla Corte costituzionale, di non aggravare le conseguenze che derivano dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del reo. Pertanto l'immutato valore indicato per il caso di conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata, in presenza delle modifiche apportate dalla l. n. 402/1993 in ordine al criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie (elevato a lire settantacinquemila al giorno), in assenza di una chiara scelta innovativa emergente dai relativi atti parlamentari su tale specifico profilo, finisce per determinare uno svuotamento delle finalita' tipiche che l'istituto della conversine deve soddisfare, con conseguente grave compromissione del principio di eguaglianza, spettando quindi alla Corte il compito di riadeguare il sistema, ormai incrinato, negli stessi termini e nelle stesse proporzioni che il legislatore, facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, aveva previsto prima della novella. Conseguentemente deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della medesima legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Sassari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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