Corte costituzionale
Sentenza n. 439/1994
Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 439
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 439/1994
- Data di deposito
- 23 dicembre 1994
- Data di decisione
- 12 dicembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:439
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, quinquies, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 243 del 19 luglio 1993
- art. 5, comma 1, bis, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21180
La legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola contempla un meccanismo specifico per l'accettazione delle dimissioni, le quali hanno effetto dall'1 settembre in ragione della necessaria continuita' di prestazioni durante l'anno scolastico (ove presentate dopo il 31 marzo di un determinato anno, ma prima dell'inizio di quello successivo, le dimissioni hanno effetto dall'1 settembre dell'anno che segue), con una sequenza procedurale che, quindi, limita la libera determinazione degli interessati, al fine di meglio soddisfare, evitando disfunzioni e discontinuita', il canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica. Alla luce di tale premessa l'applicazione al personale della scuola delle disposizioni di cui al d.l. n. 384/1992 circa il differimento, fino all'1 gennaio 1994, della corresponsione della pensione di anzianita' per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, genera una grave irrazionalita', giacche' tale differimento all'1 gennaio 1994 dell'accesso alla pensione mal si combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola, soggetto, com'e', a un regime specifico per l'accettazione delle dimissione volontarie. Va dunque dichiarata l'incostituzionalita', in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure mosse con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino all'1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione al personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dall'1 settembre 1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21181
L'art. 5, comma 1-bis, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, in l. 19 luglio 1993, n. 243, che per il personale della scuola, in deroga alle disposizioni che differiscono, fino all'1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione di anzianita', ammette l'accoglimento delle domande di pensionamento, con decorrenza 1 settembre 1993, a condizione dell'esistenza di soprannumero dei docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, essendo norma che fa sistema con l'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, gia' dichiarato incostituzionale. - Cfr. massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993;
Dichiara altresì in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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