Corte costituzionale

Sentenza n. 439/1994

Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
439/1994
Data di deposito
23 dicembre 1994
Data di decisione
12 dicembre 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:439

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, quinquies, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 243 del 19 luglio 1993
  • art. 5, comma 1, bis, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21180

La legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola contempla un meccanismo specifico per l'accettazione delle dimissioni, le quali hanno effetto dall'1 settembre in ragione della necessaria continuita' di prestazioni durante l'anno scolastico (ove presentate dopo il 31 marzo di un determinato anno, ma prima dell'inizio di quello successivo, le dimissioni hanno effetto dall'1 settembre dell'anno che segue), con una sequenza procedurale che, quindi, limita la libera determinazione degli interessati, al fine di meglio soddisfare, evitando disfunzioni e discontinuita', il canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica. Alla luce di tale premessa l'applicazione al personale della scuola delle disposizioni di cui al d.l. n. 384/1992 circa il differimento, fino all'1 gennaio 1994, della corresponsione della pensione di anzianita' per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, genera una grave irrazionalita', giacche' tale differimento all'1 gennaio 1994 dell'accesso alla pensione mal si combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola, soggetto, com'e', a un regime specifico per l'accettazione delle dimissione volontarie. Va dunque dichiarata l'incostituzionalita', in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure mosse con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino all'1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione al personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dall'1 settembre 1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 21181

L'art. 5, comma 1-bis, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, in l. 19 luglio 1993, n. 243, che per il personale della scuola, in deroga alle disposizioni che differiscono, fino all'1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione di anzianita', ammette l'accoglimento delle domande di pensionamento, con decorrenza 1 settembre 1993, a condizione dell'esistenza di soprannumero dei docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, essendo norma che fa sistema con l'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, gia' dichiarato incostituzionale. - Cfr. massima A. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993;

Dichiara altresì in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze