Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1994

Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 416

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
416/1994
Data di deposito
7 dicembre 1994
Data di decisione
24 novembre 1994
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:416

Norme oggetto del giudizio

  • p. 5.1.1., deliberazione cipe del 21 dicembre 1993

Parametri

  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 12, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 119, comma 3, Costituzione
  • art. 9, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1986

Massime

Massima n. 21021

In ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Province di Bolzano e di Trento, in seguito alla deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 (recante il programma triennale 1994-1996 per la tutela dell'ambiente) per la esclusione delle ricorrenti - a differenza di quanto previsto per le Regioni - nel punto 5.1.1. della delibera, in ritenuta ottemperanza all'art. 4, comma terzo, delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla distribuzione dei finanziamenti statali destinati all'attuazione del piano, va dichiarata, come le stesse ricorrenti hanno richiesto, la cessazione della materia del contendere. Con una successiva delibera, in data 3 agosto 1994, infatti, il C.I.P.E., preso atto della sentenza n. 165 del 1994 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che il citato art. 4, comma terzo, e' volto a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua competenza a mezzo di interventi di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente stesso, ha dettato una specifica disciplina per l'attribuzione anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse finanziarie gia' negate. E poiche' questa nuova disciplina e' destinata ad avere applicazione per tutto il periodo di vigenza del programma triennale e quindi anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della deliberazione integrativa, le questioni sollevate dalle Province non hanno piu' ragion d'essere. - v. S. n. 165/1994, gia' citata nel testo. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze