Corte costituzionale

Sentenza n. 415/1994

Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 415

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
415/1994
Data di deposito
7 dicembre 1994
Data di decisione
24 novembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:415

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 aprile 1994
  • art. 5, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 aprile 1994
  • art. 7, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 aprile 1994
  • art. 8, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 aprile 1994
  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 aprile 1994
  • art. 8, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna del 26 aprile 1994

Parametri

  • art. 42, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 44, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 46, statuto regione Sardegna
  • art. 4, legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 117, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 21122

Il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso deve intendersi rispettato, anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la Regione sia stata messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e queste ultime coincidano sostanzialmente con quelle svolte nel ricorso. (Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine al ricorso dello Stato concernente l'art. 4, e, in quanto ad esso connessi, gli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge della regione Sardegna,riapprovata il 26 aprile 1994, impugnati per violazione dell'art. 46 dello statuto speciale, in relazione ai principi contenuti negli artt. 42 e 44, l. n. 142 del 1990). - Nello stesso senso, v., da ultimo, S. nn. 487/1991 e 261/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21123

La legge costituzionale n. 2 del 1993, al fine di uniformare le competenze delle regioni a statuto speciale sugli enti locali a quelle della regione Sicilia, ha, all'art. 4, modificato l'art. 3, lett. b), dello Statuto speciale per la regione Sardegna, attribuendo carattere esclusivo alla competenza regionale concernente "l'ordinamento degli enti locali", materia nella quale rientra - come affermato dalla Corte e come si evince, non solo da detta legge costituzionale, ma anche dalla legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990, nonche', per quanto riguarda la stessa regione Sardegna, dagli artt. 43-46 dello Statuto - la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali medesimi. Pertanto, il controllo sugli atti, di cui all'art. 46 dello Statuto sardo, rientra a pieno titolo nell'oggetto contemplato dal citato art. 3, lett. b), con la conseguenza che l'esercizio della potesta' regionale - anche in tema di controlli oramai esclusiva - non e' piu' rigorosamente vincolato all'osservanza dei principi delle leggi dello Stato, secondo detto art. 46, ma e' soggetto ai soli limiti derivanti dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. - S. nn. 360/1993 e 21/1985. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21124

Il principio fondamentale della legge statale (v. art. 117, Cost., relativo alle regioni a statuto ordinario e, per quanto concerne, in particolare, la regione Sardegna, l'art. 46 del relativo statuto speciale) e' sempre un principio affermato o estratto da una legge o da un complesso di leggi dello Stato in materie determinate, mentre il principio dell'ordinamento giuridico dello Stato e' ricavabile da questo ordinamento, considerato come espressione complessiva del sistema normativo e non di singole leggi. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21125

Gli artt. 42 e 44 della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990, disciplinando specificamente le modalita' di costituzione del comitato regionale di controllo, pongono un principio (elettivita' dei componenti di esso da parte del Consiglio regionale a maggioranza qualificata) certamente fondamentale con riguardo alla materia dei controlli, in quanto, incidendo sulla formazione dell'organo, si riflette sulla neutralita' della stessa funzione. Ma poiche' siffatto carattere, di principio fondamentale della legge statale, non si identifica con quello di principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato che ex art. 3 Statuto sardo - come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1993 - solo puo' invocarsi come limite (oltre alle norme della Costituzione ecc.) alla potesta' legislativa esclusiva della quale e' ormai dotata la Regione Sardegna anche in materia di controllo di atti, e' da escludersi che l'impugnato art. 4 della legge regionale della Sardegna riapprovata il 26 aprile 1994, che, in ordine alla nomina di alcuni dei componenti dell'organo di controllo, non prevede la regola della elettivita' ma quella del sorteggio, violi i limiti della competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 e, in quanto ad esso connessi, degli artt. 5, quarto comma, 6, quinto comma, 7 e 8, primo e secondo comma, della legge della regione Sardegna, riapprovata il 26 aprile 1994, impugnati per violazione dell'art. 46 del relativo statuto speciale, in relazione ai principi contenuti negli artt. 42 e 44, l. n. 142 del 1990). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 nonché, in quanto ad esso connessi, degli artt. 5, comma quarto; 6, comma quinto; 7 e 8, commi primo e secondo, della legge della Regione Sardegna riapprovata dal Consiglio regionale il 26 aprile 1994, recante "Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali" proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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