Corte costituzionale
Sentenza n. 414/1994
Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 414/1994
- Data di deposito
- 7 dicembre 1994
- Data di decisione
- 24 novembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:414
Norme oggetto del giudizio
- art. 228, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 20944
Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la perdurante vigenza dell'art. 228 della legge fallimentare - che prevede come reato l'interesse privato del curatore negli atti del fallimento - dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dell'art. 324 del codice penale - gia' concernente, a sua volta, il delitto di interesse privato del pubblico ufficiale in atti di ufficio - dia luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento, fra il curatore fallimentare ed i soggetti nei cui confronti l'art. 324 cod. pen. sarebbe stato applicabile, lesiva del principio di eguaglianza. Gia' in origine, infatti, le fattispecie incriminatrici dell'interesse privato erano, nei due casi, rispettivamente autonome e diversificate nel segno di una maggiore severita' delle sanzioni comminate per la prima, e percio' non omogenee, e d'altra parte, con il sopravvenire della legge n. 86 del 1990, non si e' determinata una indiscriminata 'abolitio criminis' delle condotte del pubblico ufficiale gia' qualificabili come fatti di interesse privato in atti di ufficio, bensi' si e' verificata la riconduzione di quelle condotte a nuove fattispecie (artt. 323 e 326) del codice penale. Va peraltro richiamata l'attenzione del legislatore sull'esigenza di coordinamento dell'art. 228 della legge fallimentare con le suddette modifiche apportate alle norme del codice penale, in particolare per quel che concerne la riserva, operata dallo stesso art. 228, di applicazione dell'art. 323 cod. pen., ora sostituito con una fattispecie comprendente, 'mutatis mutandis', ipotesi corrispondenti a quelle incriminate dalla norma della legge fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sugli effetti delle modifiche operate, riguardo agli artt. 323 e 324 cod. pen., dagli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, v. O. n. 6/1992. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Casale Monferrato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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