Corte costituzionale

Sentenza n. 413/1994

Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 413

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
413/1994
Data di deposito
7 dicembre 1994
Data di decisione
24 novembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:413

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21100

La tutela della persona offesa dal reato, particolarmente valorizzata nel sistema del nuovo codice proprio nello stadio delle indagini preliminari, e la esigenza, avvertita sia dal legislatore che dalla Corte costituzionale, di una disciplina dell'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalle diversita' delle cadenze procedimentali e della tipologia del provvedimento conclusivo, danno sicuro fondamento all'interpretazione dell'art. 156, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 271 del 1989 - ora condivisa anche dalla Corte di cassazione - secondo cui la stessa previsione della facolta' di opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile - come per il procedimento innanzi al tribunale - il pubblico ministero sia tenuto a dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, ed inoltre che, qualora l'avviso sia stato omesso, la persona offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa formulata, in base al contrario assunto, nei confronti delle su indicate disposizioni, dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 156, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Nello stesso senso, riguardo al procedimento pretorile Cass., Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1695, nonche', anche se solo in un punto incidentale della motivazione, S. n. 94/1992, e in precedenza, riguardo al procedimento innanzi al tribunale, S. n. 353/1991. Su altri rilevanti aspetti della problematica dell'archiviazione v. anche S. n. 409/1990. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze