Corte costituzionale
Sentenza n. 413/1994
Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 413/1994
- Data di deposito
- 7 dicembre 1994
- Data di decisione
- 24 novembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:413
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21100
La tutela della persona offesa dal reato, particolarmente valorizzata nel sistema del nuovo codice proprio nello stadio delle indagini preliminari, e la esigenza, avvertita sia dal legislatore che dalla Corte costituzionale, di una disciplina dell'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalle diversita' delle cadenze procedimentali e della tipologia del provvedimento conclusivo, danno sicuro fondamento all'interpretazione dell'art. 156, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 271 del 1989 - ora condivisa anche dalla Corte di cassazione - secondo cui la stessa previsione della facolta' di opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile - come per il procedimento innanzi al tribunale - il pubblico ministero sia tenuto a dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, ed inoltre che, qualora l'avviso sia stato omesso, la persona offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa formulata, in base al contrario assunto, nei confronti delle su indicate disposizioni, dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 156, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Nello stesso senso, riguardo al procedimento pretorile Cass., Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1695, nonche', anche se solo in un punto incidentale della motivazione, S. n. 94/1992, e in precedenza, riguardo al procedimento innanzi al tribunale, S. n. 353/1991. Su altri rilevanti aspetti della problematica dell'archiviazione v. anche S. n. 409/1990. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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