Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1994

Corte cost., sent. 28 novembre 1994, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
406/1994
Data di deposito
28 novembre 1994
Data di decisione
21 novembre 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:406

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 21082

La possibilita' che, in virtu' della norma dell'art. 13, terzo comma, r.d. n. 636 del 1939 - per cui, in caso di morte del pensionato o assicurato dell'I.N.P.S., ai figli a carico che non prestino lavoro retribuito e siano iscritti all'Universita' spetta la pensione di riversibilita' per tutta la durata del corso di laurea e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta' - fruiscano del beneficio fino a tale epoca i figli tardivamente iscrittisi all'Universita' e non invece i figli che, iscrittisi tempestivamente all'Universita' siano poi andati "fuori corso", pur non rilevando - data la non omogeneita' di tali situazioni e che, in ogni modo, la durata della pensione non va oltre lo stesso periodo del corso legale della facolta' di iscrizione - di fronte al principio di eguaglianza, suscita delle perplessita' sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, rispetto alla 'ratio' della erogazione della pensione e della sua prosecuzione - che piu' che nella giovane eta' degli orfani risiede nella concreta difficolta' di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi - non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscerla quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale e non riconoscerla quando il ritardo nei piu' complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma - come potrebbe essere dimostrato - per altri motivi meritevoli di considerazione. Anche a questo proposito va tuttavia ripetuto che il riordino della materia, con particolare riguardo alla precisazione delle condizioni circa la effettiva dedizione agli studi degli orfani universitari infra ventiseienni ai fini dell'erogazione pensionistica, esula dall'ambito dei poteri della Corte costituzionale, spettando al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2, l. 4 aprile 1952, n. 218). - Cfr., a proposito delle pensioni di riversibilita' dell'ENASARCO, S. n. 274/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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