Corte costituzionale
Sentenza n. 405/1994
Corte cost., sent. 28 novembre 1994, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 405/1994
- Data di deposito
- 28 novembre 1994
- Data di decisione
- 21 novembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:405
Norme oggetto del giudizio
- art. 199, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 20935
Mentre l'art. 196 cod. pen. mil. di pace punisce la mera "minaccia di ingiusto danno" da parte di un militare nei confronti di un inferiore, il primo comma dell'art. 336 del codice penale ordinario - al quale nel caso fa riferimento l'ordinanza di rimessione - punisce la minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. Percio' - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - le citate disposizioni, contemplando fattispecie diverse, non irragionevolmente individuano un trattamento sanzionatorio differenziato. Ne' quindi puo' ritenersi che l'art. 199 cod. pen. mil. di pace non sia conforme all'art. 3 Cost. perche' fra le condizioni per l'applicazione dei reati di insubordinazione e di quelli di abuso di autorita' (tra i quali ultimi si colloca il reato di minaccia ad inferiore) prevede quella della presenza di piu' militari riuniti per servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace). - Su questione solo in parte analoga, sollevata nei confronti dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace, in relazione all'art. 189 stesso codice, v. S. n. 45/1992. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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