Corte costituzionale
Sentenza n. 404/1994
Corte cost., sent. 28 novembre 1994, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 404/1994
- Data di deposito
- 28 novembre 1994
- Data di decisione
- 21 novembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:404
Norme oggetto del giudizio
- Tab. all.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 21162
Ai fini dell'inquadramento tabellare nei ruoli sanitari regionali, la provenienza da disciolti enti parastatali non puo' ragionevolmente giustificare differenze di trattamento rispetto ai dipendenti regionali e degli enti locali a parita' di funzioni svolte negli enti di rispettiva provenienza. Nella specie, e' irragionevole e arbitrario che, per i chimici di prima qualifica professionale del parastato, l'accesso alla posizione intermedia dei ruoli nominativi regionali sia subordinato a requisiti aggiuntivi, non previsti per i chimici provenienti dalla regione e dagli enti locali, essendo le mansioni svolte dai primi quanto meno omogenee ed equivalenti a quelle dei secondi. Pertanto, e' illegittima costituzionalmente, per contrasto con l'art. 3 Cost., la tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianita' di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. - v. S. nn. 827/1988, 123/1991, 331/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianità di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze