Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1994

Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1994
Data di deposito
17 febbraio 1994
Data di decisione
7 febbraio 1994
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:40

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Regione siciliana del 30 dicembre 1992
  • nota Proc. gen. Corte dei conti- sez. reg. Sicilia n. 111 del 10 settembre 1993

Parametri

  • art. 100, comma 2, Costituzione
  • art. 23, comma 2, statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948
  • art. 7, comma 1, decreto legge n. 232 del 17 luglio 1993
  • art. 8, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
  • art. 7, comma 1, decreto legge n. 143 del 15 maggio 1993
  • decreto legge n. 143 del 15 maggio 1993
  • legge n. 20 del 14 gennaio 1994
  • decreto legge n. 232 del 17 luglio 1993

Massime

Massima n. 20220

Le norme statali che modificano le forme e i limiti del controllo di legittimita' spettante alla Corte dei conti, sono direttamente applicabili nell'ordinamento regionale siciliano, senza necessita' di modifica dello Statuto speciale e della inerente normativa di attuazione: infatti, l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, prevedendo le competenze della Sezione regionale di controllo, non opera un rinvio materiale al t.u. n. 1214 del 1934, bensi' un rinvio "dinamico" (o formale) ai successivi svolgimenti della legislazione statale disciplinanti le funzioni della Corte dei conti, e cio' vale a salvaguardare l'esigenza di unitarieta' sottesa all'esercizio di tali funzioni. - V. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20221

Le norme statali che riducono il 'numerus' degli atti sottoponibili al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti - introdotte con l'art. 7 del d.l. n. 143 del 1993 e reiterate con l'art. 7 del d.l. n. 232 del 1993, i cui effetti, dopo la mancata conversione in legge, sono stati fatti salvi dall'art. 8, l. n. 20 del 1994 - erano immediatamente operanti anche nell'ambito della Regione Sicilia, con la conseguenza che la Sezione del controllo della Corte dei conti non poteva esercitare il controllo preventivo sugli atti regionali esenti da esso in forza della nuova disciplina. Pertanto, non spettando allo Stato sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti il decreto del Presidente della Regione siciliana 30 dicembre 1992, ne' richiedere il medesimo controllo sugli atti della Regione diversi da quelli contemplati nell'art. 7, comma primo, del d.l. 17 luglio 1993, n. 232, vanno annullate la delibera 3 giugno 1993, n. 94 della Sezione centrale del controllo, nonche' la nota inviata il 10 settembre 1993 dal Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana al Presidente ed all'Assessore per il bilancio e le finanze della medesima regione. - V. massima precedente; l'immediata operativita' della nuova disciplina nei confronti della Regione a statuto speciale trova conferma, secondo la Corte, anche nell'autoqualificazione dei suoi principi come norme fondamentali di riforma economico-sociale. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20222

La mancata conversione dei decreti legge alla cui disciplina fa richiamo la regione ricorrente, non assume rilievo ai fini della soluzione del conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato, ove risulti che - con legge successiva (sopravvenuta nelle more del giudizio) - siano stati espressamente fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in base agli stessi decreti legge non convertiti. (Nella specie, la Corte ha risolto un conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato facendo riferimento alla disciplina delle funzioni di controllo della Corte dei conti introdotta dai decreti legge nn. 143 e 232 del 1993, non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 8, l. n. 20 del 1994). - V. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi, dichiara:

a) con riferimento al ricorso n. 25 del 1993, che non spettava allo Stato sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti il decreto del Presidente della Regione siciliana 30 dicembre 1992 e, conseguentemente, annulla la delibera adottata dalla Sezione centrale del controllo il 3 giugno 1993 con il n. 94;

b) con riferimento al ricorso n. 38 del 1993, che non spettava allo Stato richiedere il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti della Regione diversi da quelli adottati nell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 e conseguentemente, annulla la nota inviata il 10 settembre 1993 dal Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana al Presidente ed all'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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