Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1994

Corte cost., sent. 26 gennaio 1994, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1994
Data di deposito
26 gennaio 1994
Data di decisione
14 gennaio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • art. 1, legge n. 21 del 23 gennaio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20320

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di articolazione delle carriere e passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici deve essere riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita', sindacabile solo con riferimento a profili di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza, in grado di ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione o di determinare discriminazioni tra i soggetti interessati. - Cfr. S.nn. 448/1993, 324/1993, 236/1993, 219/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20321

Nell'ambito del pubblico impiego, dopo la legge 11 luglio 1980 n. 312, che, nel dettare norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha esteso al personale non docente delle universita' la classificazione in otto qualifiche funzionali prevista per il personale dei Ministeri, il legislatore ha distinto sempre piu' nettamente l'ordinamento del personale non docente universitario da quello del personale ministeriale e delle amministrazioni statali autonome, in particolare anche con riferimento all'istituzione della nona qualifica funzionale introdotta da distinte normative (da un lato, artt. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, 1 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, per il personale ministeriale e delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e, dall'altro, art. 15 della legge 23 gennaio 1986, n. 23, e legge 21 febbraio 1989, n. 63, per il personale delle Universita'); inoltre le categorie in questione, come sancito dal d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, sono poste in separati comparti di contrattazione collettiva. Stante le peculiari caratteristiche normative e contrattuali che hanno progressivamente distinto tali categorie e le rendono difficilmente comparabili, la scelta di escludere dall'inquadramento nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1990 - previsto per il personale dei Ministeri e delle amministrazioni autonome di ANAS, AIMA e Monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 - il personale non docente universitario, non puo' ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conv. dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21). - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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