Corte costituzionale
Sentenza n. 383/1994
Corte cost., sent. 7 novembre 1994, n. 383
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 383/1994
- Data di deposito
- 7 novembre 1994
- Data di decisione
- 26 ottobre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:383
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legislativo n. 470 del 10 novembre 1993
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 4, comma 1, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 20980
In ordine ai ricorsi proposti dalla Regione Friuli Venezia-Giulia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano avverso l' art. 3, d.lgs. n. 470 del 1993, il quale modifica il d.lgs. n. 29 del 1993 (recante norme per la razionalizzazione della organizzazione della p.a. e per la revisione della disciplina sul pubblico impiego) non puo' addursi la carenza di interesse a ricorrere, motivata dall' entrata in vigore del successivo d.lgs. n. 546, contenente ulteriori norme di modifica al detto d.lgs. n. 29 del 1993. L'intervenuto decreto, infatti, non ha inciso sulla norma impugnata ne' ne ha cambiato gli effetti ne', peraltro, il carattere fortemente innovativo dei principi da esso dettati in tema di dirigenza, puo' assumere rilievo nella controversia. (Sulla base di tali argomentazioni e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' proposta, relativamente ai suindicati ricorsi, per il Presidente del Consiglio, dall'Avvocatura di Stato). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20981
L'art. 3, d.lgs. n. 470 del 1993, stabilendo, in sostituzione del terzo comma dell'art. 13, d.lgs. n. 29 del 1993 (recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione della p.a. e per la revisione della disciplina sul pubblico impiego) che le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del capo II del titolo II dello stesso d.lgs. n. 29, riguardante il nuovo assetto della dirigenza, ha violato il principio espresso nell'art. 2, secondo comma, della legge di delegazione n. 421 del 1992, al cui rispetto il legislatore delegato era tenuto anche in sede di adozione di disposizioni correttive ed in base al quale il vincolo di adeguamento alla nuova disciplina in tema di pubblico impiego era limitato, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome, ai principi desumibili dall'art. 2, della legge di delegazione citato, qualificati dall'articolo stesso "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", mentre riguardava, per le regioni a statuto ordinario, oltre alle disposizioni del medesimo art. 2, quelle espresse nelle conseguenti leggi delegate. L'aver quindi cancellato tale distinzione, imponendo anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome l'identico obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi desumibili dal detto capo II del titolo II del d.lgs. n. 29 del 1993, viola, per eccesso di delega, l' art. 76, Cost., ledendo altresi', le competenze in materia di disciplina del pubblico impiego, spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 4, primo comma, n. 1, Statuto speciale) e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (art.8, primo comma, n. 1, Statuto speciale). Pertanto, il predetto art. 3, d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dei restanti profili, prospettati dalle ricorrenti - nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell' art. 13, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'art. 13, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze