Corte costituzionale
Sentenza n. 378/1994
Corte cost., sent. 7 novembre 1994, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 378/1994
- Data di deposito
- 7 novembre 1994
- Data di decisione
- 26 ottobre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:378
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21157
La questione di costituzionalita' dell'art.49, comma terzo, della l. 9 marzo 1989, n. 88 - nella parte in cui, in deroga al nuovo regime di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali introdotto dal comma primo s.a., fa salvi gli inquadramenti comunque gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura al momento di entrata in vigore della legge stessa - e' rilevante anche se il giudizio 'a quo' riguardi un'impresa inquadrata successivamente a tale momento (e percio' soggetta al nuovo regime), sia perche' le varie disposizioni contenute nei tre commi dell'art. 49 fanno tra loro sistema, sia perche' sussiste un preciso "interesse" delle imprese inquadrate secondo i nuovi criteri a veder rimossi gli effetti degli inquadramenti precedenti riservati ad imprese concorrenti aventi identica natura ed operanti nello stesso settore di attivita'. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 49, comma terzo, l. n. 88 del 1989). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21158
Come piu' volte affermato dalla Corte, nel caso di modificazione di una normativa, e' consentito al legislatore di stabilire differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti (potendo il fluire del tempo costituire l'elemento diversificatore giustificativo), e rientra nella discrezionalita' legislativa dettare norme transitorie per salvaguardare posizioni acquisite e temperare le conseguenze dell'impatto della nuova normativa. Tali principi non hanno, pero', valore assoluto, giacche' il legislatore dovrebbe - per non ricadere nell'irrazionalita' e non ledere norme costituzionali - evitare diversita' di trattamento estese a vaste categorie di soggetti e senza limiti di tempo, non potendosi lasciare nell'ordinamento 'sine die' una duplicita' di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni, tanto piu' quando - come nel settore delle imprese - cio' possa determinare effetti gravemente distorsivi sull'equilibrio dei mercati. - Sul fluire del tempo come elemento giustificativo di differenziazioni temporali, v. S. nn. 243/1993, 95/1992, 403/1991; sulla discrezionalita' del legislatore nel dettare discipline transitorie, v. S. nn. 301/1988, 268/1988, nonche' O. 419/1990. V., anche, la successiva massima C. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21159
L'art. 49, comma terzo, della l. 9 marzo 1989, n. 88 - nel non irragionevole intento di temperare l'impatto giuridico, economico e organizzativo del nuovo regime di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali introdotto dal comma primo s.a. - ha disposto la salvezza degli inquadramenti precedenti all'entrata in vigore della medesima legge. A tale scelta avrebbe, pero', dovuto accompagnarsi la previsione di un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, con definitivo esaurimento degli effetti ultrattivi, cosi' da evitare - mediante la graduale applicazione generalizzata della nuova normativa - disparita' giuridiche e di mercato fra imprese operanti nello stesso settore di attivita'. Pertanto, essendo la determinazione del termine suddetto preclusa alla Corte e riservata alla discrezionalita' del legislatore, e' necessario che quest'ultimo intervenga, in tempi ragionevoli, per stabilirlo: non potendo altrimenti la Corte in futuro esimersi dal ritenere superate le esigenze giustificatrici della disciplina indubbiata, ove essa permanga oltre il congruo tempo connaturato alla sua transitorieta'. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.). - Sui limiti di ragionevolezza delle discipline transitorie, v., in termini generali, la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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