Corte costituzionale
Sentenza n. 377/1994
Corte cost., sent. 7 novembre 1994, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 377/1994
- Data di deposito
- 7 novembre 1994
- Data di decisione
- 26 ottobre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:377
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20992
La tutela dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' ai fini della successione 'ab intestato' rientra nella direttiva costituzionale di graduale miglioramento della condizione di diritto familiare della prole naturale (anche) nei rapporti con i parenti del genitore, ma l'attuazione di tale direttiva postula un bilanciamento di interessi in cui il referente per la ponderazione della suddetta tutela e' non gia' la famiglia legittima del defunto intesa in senso stretto (comprensiva, in mancanza di coniuge e discendenti, dei soli ascendenti e dei fratelli e sorelle legittimi), ma la sua famiglia di origine, ossia la parentela definita dall'art. 74 cod. civ., non essendovi indicazioni normative o sociologiche che autorizzino, ai fini considerati, a restringere la rilevanza giuridica di tale vincolo. - Sul trattamento dei figli naturali, in rapporto ai figli legittimi, nell'ipotesi di successione al genitore comune o ai suoi ascendenti, v. S. n. 79/1969 (e, ivi, riferimento alla famiglia in senso stretto). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20993
A distanza di vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' restino esclusi dalla successione 'ab intestato' a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado; tuttavia, l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non puo' avvenire mediante una pronuncia additiva che attribuisca ad essi precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, bensi' postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte e suscettibile di piu' soluzioni (non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso), la scelta tra le quali rientra nella discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost.). - Sulla vocazione ereditaria dei fratelli e sorelle naturali con precedenza (soltanto) sullo Stato, v. S. n. 184/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20994
La dichiarata inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la successione 'ab intestato' dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' con precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, comporta l'irrilevanza della questione - subordinata all'accoglimento della prima - concernente l'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non prevede che i discendenti dei suddetti fratelli naturali del 'de cuius' succedano a quest'ultimo per rappresentazione. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 468 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e, in linea subordinata, 468 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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