Corte costituzionale
Sentenza n. 371/1994
Corte cost., sent. 27 ottobre 1994, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/1994
- Data di deposito
- 27 ottobre 1994
- Data di decisione
- 24 ottobre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:371
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20879
Secondo la normativa introdotta dal d.P.R. n. 393 del 1959 (t.u. delle norme sulla circolazione stradale) l'immatricolazione del veicolo e' disposta dall'ispettorato della motorizzazione civile, cui sono demandati gli accertamenti in materia, solo quando il veicolo abbia tutti i requisiti previsti per poter essere posto in circolazione. Percio' nell'ipotesi - venuta in questione nel giudizio 'a quo' - in cui il veicolo sia gia' stato immatricolato, il mancato possesso della carta di circolazione non appare adeguato presupposto per l'applicazione necessaria di una sanzione cosi' grave come quella, comminata dall'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, della confisca. L'art. 21, terzo comma, cit. va dunque dichiarato illegittimo, per evidente violazione del canone di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo di carta di circolazione, anche se gia' immatricolato, non sussistendo il rischio - vista la precisa formulazione della questione - che sia leso l'ambito di discrezionalita' riservato al legislatore. - Sulla questione, ripetutamente sollevata nei confronti dello stesso art. 21, terzo comma, legge n. 689 del 1981, per l'obbligatorieta' della confisca del veicolo privo di carta di circolazione, pur essendo in possesso - benche' non ancora immatricolato - dei requisiti idonei per il rilascio della stessa, v. le decisioni di inammissibilita' e, rispettivamente, di manifesta inammissibilita', adottate con S. n. 14/1986 e con O. nn. 148/1986, 290/1986, 142/1987 e 242/1987. Per altre ipotesi in cui la previsione dell'obbligatoria confisca e' stata riconosciuta ingiusta e irrazionale, v. S. nn. 229/1974 e 259/1976. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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