Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20786
La norma di cui all'art. 34, quinto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413, secondo cui la sospensione del giudizio avanti alla Commissione tributaria e' subordinata alla dichiarazione del contribuente, da rendere in udienza, di volersi avvalere del condono tributario di cui alla legge medesima, non produce l'effetto - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - di ridurre i termini per inoltrare la relativa domanda nei confronti del contribuente che sia stato convocato all'udienza, discriminando quest'ultimo - si assume in conseguenza - rispetto agli altri contribuenti, i quali, non essendo ancora convocati in udienza, beneficierebbero degli ordinari termini. Il termine per la presentazione dell'atto che da' avvio alla procedura per la definizione della pendenza, e cioe' la c.d. dichiarazione integrativa prevista dalla suddetta norma, lungi dal ridursi, resta, infatti, quello stabilito, in via ordinaria, per tutti i contribuenti, come e' dato evincere dal secondo periodo dello stesso art. 34; sicche' la richiesta in udienza proposta dal contribuente vale solo ad ottenere la sospensione del giudizio, fermo restando che, fino alla scadenza del termine ordinario, questo contribuente puo' ancora decidere se presentare o meno la dichiarazione integrativa, riprendendo il giudizio il suo corso ove tale dichiarazione non venga presentata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 34, quinto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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