Corte costituzionale
Sentenza n. 359/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 359/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:359
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria del 5 ottobre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20573
Ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidita', denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - v. S. nn. 158/1988, 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994; v. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20574
La legge della Regione Liguria 5 ottobre 1993 - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12"), va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria nel corso della seduta del 5 ottobre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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