Corte costituzionale
Sentenza n. 354/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 354/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:354
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 20, decreto legislativo del 7 dicembre 1993
Parametri
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 76, Costituzione
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 20904
Posta la riconosciuta natura di norme di riforma economico-sociale, dei principi concernenti l'organizzazione delle strutture del S.S.N., deve ritenersi, secondo quanto gia' affermato dalla Corte, che ai fini dell'individuazione di essi, non sia sufficiente la qualificazione operata dal legislatore, occorrendo verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione, e che le disposizioni di dettaglio che accompagnano tali norme siano vincolanti nei confronti delle regioni solo se legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. Percio' l'impugnato art. 19, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20, d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, il quale, nel qualificare come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, le disposizioni ivi indicate (artt. 1, commi primo e quarto; 6, commi primo e secondo; 10; 11; 12; 13; 14, comma primo; 15; 16; 17; 18) non circoscrive tale qualificazione ai soli principi da esse desumibili - come del resto prevedeva il testo originario del decreto 'correttivo' n. 517 del 1993, trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni e poi inspiegabilmente rettificato al momento della definitiva emanazione - non risponde ad un corretto rapporto tra Stato e Province autonome ed e' certamente lesivo delle competenze provinciali nella materia dell'addestramento e della formazione professionale, in cui rientra la formazione specifica in medicina generale. Cosicche'- assorbito ogni altro profilo - il predetto art. 19, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, pertanto deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili. - Nello stesso senso, v. S. nn. 355/1993, 349/1991, 85/1990, 1033/1988, 99/1987 e, in particolare, S. 219/1984. Sulla considerazione dei principi concernenti l'organizzazione delle strutture del S.S.N. quali norme fondamentali di riforma economico- sociale, v. S. nn. 247/1988 e 107/1988, mentre, per la ricomprensione della materia concernente la formazione specifica in medicina generale nelle attribuzioni dell'addestramento e formazione professionale, v. S. n. 316/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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