Corte costituzionale
Sentenza n. 339/1994
Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 339/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:339
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Piemonte del 12 ottobre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20979
Secondo i principi gia' enunciati dalla Corte , il criterio di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di musei e biblioteche (artt. 117 e 118, Cost.) e' dato dal livello dell' interesse, nazionale o regionale, che risulta coinvolto, mentre per la tutela e la valorizzazione di beni culturali, in attesa della apposita normativa che si sarebbe dovuta predisporre ai sensi dell'art. 48, d.P.R. n. 616 del 1977 - e la cui necessita' di emanazione non puo' che essere nuovamente ribadita dalla Corte - sono riservati allo Stato i poteri inerenti al patrimonio storico ed artistico della Nazione, per cui una competenza regionale in proposito, puo' configurarsi solo a seguito di una chiara ed univoca delimitazione dell' oggetto, in ragione del livello di interesse esclusivamente locale coinvolto. Per quanto riguarda, in particolare, l' esportazione e il prestito di beni culturali, poiche' entrambi possono riguardare beni che, pur appartenenti ad enti locali ed in custodia presso di essi, siano rappresentativi di valori nazionali, una eventuale competenza delle regioni in ordine alla disciplina di procedure e provvedimenti di autorizzazione puo' riguardare solo beni culturali di interesse esclusivamente locale e deve esplicarsi necessariamente attraverso la previsione di un collegamento con gli organi dello Stato competenti nella stessa materia e di una comunicazione delle procedure in corso, perche' tali organi siano posti in grado di apprezzare se, di volta in volta, sia implicato l' interesse nazionale. Pertanto, la legge della Regione Piemonte , approvata il 12 ottobre 1993, la quale, disciplinando l' esportazione e il prestito di beni culturali 'conservati in Piemonte', attribuisce rilievo, ai fini della delimitazione della competenza regionale, al criterio dell' appartenenza del bene alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici non statali o agli enti privati legalmente riconosciuti, senza operare alcuna distinzione tra livelli di interesse nazionale o locale dei beni considerati, e' costituzionalmente illegittima per violazione dell' art. 117, Cost.. - Conformi agli stessi principi, S. nn. 921/1988, 278/1991,277/1993, quest'ultima, anche con riferimento all'autorizzazione al restauro di singoli beni. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Piemonte, approvata in seconda lettura a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale il 12 ottobre 1993, recante "norme sul prestito e l'esportazione di beni culturali conservati in Piemonte".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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