Corte costituzionale
Sentenza n. 318/1994
Corte cost., sent. 20 luglio 1994, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 318/1994
- Data di deposito
- 20 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-sexies, comma 2, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 20863
Come la Corte ha affermato, la sottoposizione a sanzione penale della fattispecie relativa all'esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico, nonostante l'intervenuta autorizzazione in sanatoria, e' legittima, alla stregua del carattere formale e di pericolo - riconosciuto dalla giurisprudenza - del reato previsto dall'art. 1-sexies d.l. n. 312/1985, consistente nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione, a prescindere dalla presenza di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. La 'ratio' di tale indirizzo sta nella valutazione che l'integrita' ambientale e' un bene unitario che puo' risultare compromesso anche da interventi minori, e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza: sicche', in relazione ad opere eseguite in violazione dei vincoli paesaggistici, i provvedimenti autorizzatori emessi in sanatoria non estinguono il reato, come e', invece, previsto per le violazioni edilizie dall'art. 22 l. n. 47/1985. - S. n. 269/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20864
L'obbligo a carico del giudice, previsto dall'art. 1-sexies, secondo comma, d.ln n. 312 del 1985, n. 312 (conv. in legge n. 431, stesso anno), di ordinare, anche in caso di condanna per violazione delle disposizioni di cui alla c.d. legge Galasso, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, indipendentemente dalla eventuale sanatoria concessa dall'autorita' amministrativa, e' imposto per la piu' incisiva tutela di un interesse primario della collettivita', quale quello dell'integrita' ambientale. Tale obbligo, in quanto inerente all'esercizio della funzione giurisdizionale, si colloca su di un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della P.A. e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato dell'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in difetto di una previa verifica di compatibilita' ambientale, e della esigenza di un completo recupero della integrita' dell'interesse tutelato e pertanto, tenuto conto di quanto gia' affermato dalla Corte in ordine alla 'ratio' e alla legittimita' del relativo trattamento sanzionatorio, deve ritenersi infondata la censura di irragionevolezza della norma 'de qua'. Anche se va ribadito quanto pure gia' rilevato dalla Corte in ordine ai problemi applicativi della normativa sulla protezione ambientale e all'opportunita' di un riesame complessivo della disciplina da parte del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312 conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431). - V. la precedente massima A. Per la infondatezza di analoga questione, sollevata pero' in riferimento all'art. 97 Cost., v. S. n. 376/1993. Sull'opportunita' di un riesame della normativa sulla protezione ambientale da parte del legislatore cfr. S. n. 269/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza - sezione distaccata di Schio - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze