Corte costituzionale
Sentenza n. 311/1994
Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/1994
- Data di deposito
- 15 luglio 1994
- Data di decisione
- 6 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:311
Norme oggetto del giudizio
- art. 142, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 24, legge n. 122 del 24 marzo 1989
- art. 142-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 142, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 21004
Premesso che il riesame, da parte dell'autorita' prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non e' stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quo', ma, anziche' d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facolta' di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo', la possibilita' di proporre opposizione avanti al pretore, come gia' ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21005
La previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, che, secondo regole di trasparenza in vista dell'esercizio del diritto di difesa, obbliga l'autorita' amministrativa a rendere edotti coloro, cui vengono notificati provvedimenti amministrativi, circa il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, deve ritenersi di carattere generale e quindi integrativa di procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori, ivi compreso quello relativo all'accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto tale interpretazione adeguatrice appare idonea a superare il dubbio di costituzionalita' sollevato dal giudice 'a quo' sul diverso presupposto dell'omessa previsione dell'obbligo di inserimento di tali indicazioni nel verbale di accertamento di infrazione al codice della strada. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, quinto comma, e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificati dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del medesimo d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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