Corte costituzionale
Sentenza n. 306/1994
Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 306/1994
- Data di deposito
- 15 luglio 1994
- Data di decisione
- 6 luglio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:306
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 20 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20771
La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23, per la denunciata esclusione, dall'applicabilita' dell'amnistia, dei reati connessi a pendenze tributarie definite in via amministrativa in forza del condono fiscale di cui al d.l. n. 83 del 1991, rispetto ai reati - in relazione ai quali il beneficio e' invece applicabile - connessi a pendenze tributarie definite in via amministrativa secondo le successive disposizioni di cui alla legge n. 413 del 1991, richiede un intervento additivo, volto ad ampliare la sfera di applicabilita' del provvedimento di amnistia, in un ambito (quello appunto dell'amnistia) rimesso, sulla base del precetto contenuto nell'art. 79 Cost., all'esclusiva competenza del legislatore. D'altro canto non va ignorata l'affermazione desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la differente disciplina delle situazioni tributarie esaurite, rispetto a quelle ancora pendenti, non puo', in linea generale, reputarsi lesiva del principio di eguaglianza. Esula inoltre dal 'thema decidendum' la questione di carattere interpretativo circa la possibilita' o meno di ricondurre la fattispecie all'esame del giudice 'a quo' ad uno dei casi contemplati dalla legge successivamente emanata e, conseguentemente, circa la facolta' o meno per il contribuente di avvalersi, nonostante la definizione della pendenza ai sensi del precedente d.l. n. 83 del 1991, del procedimento di condono fiscale e del conseguente beneficio dell'amnistia, in base al combinato disposto del d.P.R. n. 23/1992 e della l. n. 413/1991. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23). - Sulla esclusiva competenza del legislatore riguardo alla determinazione della sfera di applicabilita' dei provvedimenti di amnistia, da ultimo, O. n. 452/1993. Sulla non contrarieta', in linea generale, al principio di eguaglianza, della diversita' di disciplina delle situazioni tributarie esaurite e di quelle pendenti, S. n. 32/1976 e O. n. 539/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati tributari) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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