Corte costituzionale
Sentenza n. 303/1994
Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 303/1994
- Data di deposito
- 15 luglio 1994
- Data di decisione
- 6 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 6, legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
- art. 22, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 20995
Se all'epoca della rimessione dell'incidente di costituzionalita' e' gia' intervenuta l'abrogazione delle norme denunciate permane la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale quando sia evidente che il giudice 'a quo' ha ritenuto che il nuovo regime determinato dall'abrogazione non esplichi effetti sui rapporti pregressi e sui giudizi in corso al momento della intervenuta modifica legislativa. (Fattispecie concernente una norma di legge della Regione Lombardia prevedente, con richiamo a norma della legge statale, rimedi giurisdizionali in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: su cui v. la seguente massima B). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20996
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte e' precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina processuale dei ricorsi alle autorita' giurisdizionali ordinaria e amministrative, perche', per la loro natura, tali materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto di riserva di legge statale ai sensi dell'art. 108 Cost.; di guisa che in ogni caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in ipotesi si limitasse, per mere finalita' sistematiche e di chiarezza, al richiamo della normativa statale gia' di per se' applicabile, comporta un'inammissibile novazione della fonte, che e' riservata al legislatore nazionale. Pertanto, gli artt. 22, comma 2, e 21, comma 6, l. reg. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, poiche' richiamano, in materia di edilizia residenziale pubblica, le norme statali concernenti il rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore avverso il provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, estendendo, oltretutto, tale rimedio ad un'ipotesi di decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione per essere l'interessato divenuto proprietario di altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto), devono essere dichiarati incostituzionali. - S. nn. 505/1991, 589/1991, 594/1990, 727/1988, 203/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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