Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1994

Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
303/1994
Data di deposito
15 luglio 1994
Data di decisione
6 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 6, legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
  • art. 22, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 20995

Se all'epoca della rimessione dell'incidente di costituzionalita' e' gia' intervenuta l'abrogazione delle norme denunciate permane la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale quando sia evidente che il giudice 'a quo' ha ritenuto che il nuovo regime determinato dall'abrogazione non esplichi effetti sui rapporti pregressi e sui giudizi in corso al momento della intervenuta modifica legislativa. (Fattispecie concernente una norma di legge della Regione Lombardia prevedente, con richiamo a norma della legge statale, rimedi giurisdizionali in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: su cui v. la seguente massima B). red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20996

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte e' precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina processuale dei ricorsi alle autorita' giurisdizionali ordinaria e amministrative, perche', per la loro natura, tali materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto di riserva di legge statale ai sensi dell'art. 108 Cost.; di guisa che in ogni caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in ipotesi si limitasse, per mere finalita' sistematiche e di chiarezza, al richiamo della normativa statale gia' di per se' applicabile, comporta un'inammissibile novazione della fonte, che e' riservata al legislatore nazionale. Pertanto, gli artt. 22, comma 2, e 21, comma 6, l. reg. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, poiche' richiamano, in materia di edilizia residenziale pubblica, le norme statali concernenti il rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore avverso il provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, estendendo, oltretutto, tale rimedio ad un'ipotesi di decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione per essere l'interessato divenuto proprietario di altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto), devono essere dichiarati incostituzionali. - S. nn. 505/1991, 589/1991, 594/1990, 727/1988, 203/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze