Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1994

Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
302/1994
Data di deposito
15 luglio 1994
Data di decisione
6 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:302

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 1, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • art. 4, legge n. 10 del 4 gennaio 1994
  • art. 35, comma 2, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • art. 35, comma 2, legge n. 394 del 16 dicembre 1991
  • art. 35, comma 1, legge n. 394 del 16 dicembre 1991

Parametri

  • art. 2, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 116, Costituzione
  • art. 2, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, lett. d), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 20896

Posto che l'art. 35, della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, impone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi introdotti dalla legge medesima, previa intesa con la regione Valle d'Aosta (e Piemonte), e' da ritenersi che l'art. 4, l. 4 gennaio 1994, n. 10, il quale, richiamando tale norma, stabilisce che al predetto adeguamento provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, risulti nella sua dizione obiettivamente equivoco - anche in relazione al breve termine fissato per l'emanazione delle disposizioni di adeguamento - circa il rispetto dello strumento di concertazione con le regioni interessate. Pertanto, il citato art. 4, l. n. 10 del 1994, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394. - In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, numerosa e costante, la giurisprudenza della Corte, che si e' pronunciata sul riparto di competenze tra Stato e regioni e sulla necessita' che i reciproci rapporti siano ispirati al modello di cooperazione ed integrazione (tra le piu' recenti: S. nn. 116/1994, 366/1992, 148/1991, 422/1991, 464/1991, 337/1989, 1029/1988, 1031/1988, 344/1987), sulla nozione delle procedure di intesa nelle varie ipotesi (S. nn. 21/1991 e 6/1993) e sulla esigenza che in queste il comportamento delle parti sia ispirato alla correttezza e all'apertura verso le posizioni altrui (S. nn. 116/1994 e 379/1992) e che l'ente cui spetta esprimere il proprio consenso sia coinvolto anche nella determinazione del contenuto del provvedimento, pena l'annullamento dell'atto adottato senza l'osservanza di tale meccanismo di collaborazione (S. n. 747/1988). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20897

L'art. 4, l. 4 gennaio n. 10, demandando al Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali, di cui all' art. 35, della legge-quadro n. 394 del 1991, ai principi della legge medesima, non tiene conto del particolare riparto di competenze vigente per il Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi degli artt. 8 (nn. 5, 6, 16 e 21), 16, 107, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 3, delle relative norme di attuazione, emanate con d.P.R. n. 279 del 1974 e dello stesso art. 35, l. n. 394 del 1991. In particolare, secondo questi ultimi due articoli, le funzioni concernenti il Parco sono esercitate, per la parte di rispettiva competenza territoriale, dalle province di Trento e Bolzano, le quali disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela e adottano previamente con lo Stato le intese necessarie per favorire l'omogeneita' delle discipline relative (art. 3); inoltre, in conformita' di tali principi, le intese debbono essere assunte anche con la regione Lombardia ed informate alla legge n. 394 (art. 35). Il predetto art. 4, l. n. 10 del 1994, e' pertanto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. - Sul contenuto del citato art. 35, l. n. 394 del 1991, v. S. 366/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze