Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:298

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20968

La Corte ha piu' volte affermato che i diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti quello alla liberta' personale, sono espressione di valori fondamentali, per cui le norme che ne prevedono la limitazione, nei casi e modi previsti dalla Costituzione, avendo carattere derogatorio ad una regola generale e presentando natura eccezionale, non possono essere applicate per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo. Alla luce di tali principi deve ravvisarsi nel normale decorso dei termini di custodia cautelare la regola generale e, invece, nella sospensione dei termini di custodia cautelare una norma di carattere eccezionale, giacche' consente di prolungare la limitazione della liberta' personale che la custodia cautelare comporta. - S. n. 349/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20969

E' costante orientamento della Corte che, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto puo' porsi una questione di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come 'tertium comparationis' la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale non puo' essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima. Pertanto, la norma, di carattere eccezionale, che prevede ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nei casi di impossibilita' di procedere al dibattimento nel giudizio ordinario per impedimento dei difensori, non puo' essere assunta come utile termine di raffronto ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza, in relazione alla mancata estensione di detta ipotesi anche al giudizio abbreviato. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 304, primo comma, lett.a) e b), cod. proc. pen.). - V. massima precedente. Sulla impossibilita' di assumere a 'tertium comparationis', nelle questioni proposte in riferimento al principio di eguaglianza, norme di carattere eccezionale, v. S. n. 383/1992 e O. nn. 666/1988 e 582/1988. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, primo comma, lett. a) e b), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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