Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, decreto-legge n. 325 del 4 agosto 1987
  • legge n. 402 del 30 ottobre 1987
  • art. 4, comma 1, lett. D), decreto-legge n. 325 del 4 agosto 1987

Parametri

Massime

Massima n. 20770

L'art. 4, comma primo, lett. d), e comma 5, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata oltre i trenta giorni, dovuta ad infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo senza possibilita' di frequentare il corso successivo come invece previsto in caso di infortunio o malattia insorti nel corso di esercitazione tecnico-pratica o nel caso di maternita', non viola il principio di eguaglianza poiche' le situazioni assunte quali 'tertia comparationis' sono riferibili a posizioni sostanziali del tutto diverse: infatti la previsione di un trattamento piu' favorevole da un lato per l'allievo che si assenti per una causa connessa all'attivita' addestrativa, dall'altro per l'allieva che si assenti per gravidanza trova la sua logica spiegazione, rispettivamente, nel riconoscimento del nesso tra infermita' e servizio e nella speciale tutela della maternita'. Per altro verso il trattamento previsto per l'allievo che si assenti per infortunio occorso per motivi privati risulta coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalita' dell'amministrazione nella selezione degli aspiranti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma primo, lett. D), e comma quinto, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402). red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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