Corte costituzionale
Sentenza n. 297/1994
Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 297/1994
- Data di deposito
- 13 luglio 1994
- Data di decisione
- 4 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:297
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 5, decreto-legge n. 325 del 4 agosto 1987
- legge n. 402 del 30 ottobre 1987
- art. 4, comma 1, lett. D), decreto-legge n. 325 del 4 agosto 1987
Parametri
Massime
Massima n. 20770
L'art. 4, comma primo, lett. d), e comma 5, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata oltre i trenta giorni, dovuta ad infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo senza possibilita' di frequentare il corso successivo come invece previsto in caso di infortunio o malattia insorti nel corso di esercitazione tecnico-pratica o nel caso di maternita', non viola il principio di eguaglianza poiche' le situazioni assunte quali 'tertia comparationis' sono riferibili a posizioni sostanziali del tutto diverse: infatti la previsione di un trattamento piu' favorevole da un lato per l'allievo che si assenti per una causa connessa all'attivita' addestrativa, dall'altro per l'allieva che si assenti per gravidanza trova la sua logica spiegazione, rispettivamente, nel riconoscimento del nesso tra infermita' e servizio e nella speciale tutela della maternita'. Per altro verso il trattamento previsto per l'allievo che si assenti per infortunio occorso per motivi privati risulta coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalita' dell'amministrazione nella selezione degli aspiranti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma primo, lett. D), e comma quinto, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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