Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1994

Corte cost., sent. 6 luglio 1994, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
281/1994
Data di deposito
6 luglio 1994
Data di decisione
23 giugno 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:281

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 20890

Posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione di minori, di cui alla l. n. 184 del 1983, ai principi contenuti nella Convenzione internazionale firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (resa esecutiva con l. n. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo, senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diverso periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costituisca violazione dell' art. 2, Cost., per la tutela che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fatto come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la famiglia fondata sul matrimonio ( art. 29, Cost.). (Non fondatezza - in riferimento all' art. 2, Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184). - V., sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela prevalente dell'interesse del minore, S. nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988, 198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. nn. 310/1989, 404/1988, 237/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20891

Non possono avere ingresso nel giudizio di costituzionalita' le doglianze prospettate dal giudice 'a quo' relativamente all' art. 6, primo comma, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui si dispone che gli adottanti debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, e motivate dal fatto che la norma, non prevedendo la fungibilita' a detto triennio di un eguale o superiore periodo di convivenza pre-matrimoniale 'more uxorio', discrimini irragionevolmente gli adottanti sposati da meno di tre anni, ma precedentemente conviventi, proprio perche' essi potrebbero addirittura offrire maggiori garanzie, in attuazione della 'ratio' normativa che intende privilegiare potenziali genitori, forti di un rapporto di coppia gia' sperimentato come stabile. Invero, ferma sempre restando la imprescindibilita' del presupposto matrimoniale ai fini dell' adozione e pur la Corte non ignorando il sempre maggior rilievo assunto dalla convivenza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine di comprovare la solidita' del vincolo dei coniugi, nell' interesse del minore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente, potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio, ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe inevitabilmente la necessita' di definire i criteri oggettivi svolgenti l'analoga funzione del detto triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia, per la complessita' delle scelte da attuare mediante l'interpretazione dei diversi elementi e valori di una societa' in continua evoluzione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento all'art. 3, Cost.). - V. anche la precedente massima A. In tema di convivenza, cfr. S. nn. 404/1988 e 184/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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