Corte costituzionale
Sentenza n. 279/1994
Corte cost., sent. 6 luglio 1994, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/1994
- Data di deposito
- 6 luglio 1994
- Data di decisione
- 23 giugno 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:279
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione consiglio Regione Calabria n. 326 del 28 dicembre 1993
- deliberazione consiglio Regione Calabria n. 323 del 28 dicembre 1993
- deliberazione consiglio Regione Calabria n. 325 del 28 dicembre 1993
Parametri
- art. 11, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 133, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 20412
L'obbligo di sentire le popolazioni interessate nella indispensabile forma del referendum consultivo costituisce, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni ed e' espressione di un generale principio posto a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, attraverso la partecipazione delle comunita' locali a talune fondamentali decisioni che le riguardano. Ne' puo' considerarsi ostativo all'accertamento effettivo della volonta' delle popolazioni il mancato esercizio di attivita' legislativa riservata alla regione relativamente alle modalita' attuative della consultazione e tantomeno il numero dei soggetti interessati o la scarsita' dell'intervento. Pertanto, le leggi della regione Calabria, riapprovate il 28 dicembre 1993, rispettivamente con delibere nn. 326, 325 e 323, in quanto emanate in violazione di detto obbligo - peraltro riaffermato anche dall'art. 46, secondo comma, dello Statuto regionale - sono costituzionalmente illegittime. - In senso conforme ai richiamati principi, S. nn. 453/1989, 204/1981, 107/1983, 62/1975. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano;
2) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi;
3) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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