Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1994

Corte cost., sent. 6 luglio 1994, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
279/1994
Data di deposito
6 luglio 1994
Data di decisione
23 giugno 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:279

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione consiglio Regione Calabria n. 326 del 28 dicembre 1993
  • deliberazione consiglio Regione Calabria n. 323 del 28 dicembre 1993
  • deliberazione consiglio Regione Calabria n. 325 del 28 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20412

L'obbligo di sentire le popolazioni interessate nella indispensabile forma del referendum consultivo costituisce, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni ed e' espressione di un generale principio posto a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, attraverso la partecipazione delle comunita' locali a talune fondamentali decisioni che le riguardano. Ne' puo' considerarsi ostativo all'accertamento effettivo della volonta' delle popolazioni il mancato esercizio di attivita' legislativa riservata alla regione relativamente alle modalita' attuative della consultazione e tantomeno il numero dei soggetti interessati o la scarsita' dell'intervento. Pertanto, le leggi della regione Calabria, riapprovate il 28 dicembre 1993, rispettivamente con delibere nn. 326, 325 e 323, in quanto emanate in violazione di detto obbligo - peraltro riaffermato anche dall'art. 46, secondo comma, dello Statuto regionale - sono costituzionalmente illegittime. - In senso conforme ai richiamati principi, S. nn. 453/1989, 204/1981, 107/1983, 62/1975. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano;

2) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi;

3) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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