Corte costituzionale
Sentenza n. 278/1994
Corte cost., sent. 6 luglio 1994, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/1994
- Data di deposito
- 6 luglio 1994
- Data di decisione
- 23 giugno 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:278
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20766
Posto che il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme di cui egli puo' fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti di sua competenza, sussiste la sua legittimazione pure quando l'oggetto della questione sia proprio il riconoscimento delle competenze dello stesso giudice istruttore, altrimenti non sussistendo alcun giudice legittimato a sollevare la questione medesima. (Nella fattispecie, questione avente per oggetto l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nella parte in cui esclude il potere del giudice istruttore, nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, il versamento di una parte di esse direttamente agli aventi diritto). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20767
Pur nell'incertezza interpretativa presente in giurisprudenza e parte della dottrina, l'art. 156 cod. civ., specie per la successione sequenziale dei vari commi, rende palese che la volonta' normativa e' quella di escludere che nel corso della causa di separazione personale dei coniugi sia il giudice istruttore che il collegio possano impartire l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di pagare delle somme (non al creditore ma) direttamente all'altro coniuge. Infatti da un lato l'art. 708 cod. proc. civ. non menziona tra i provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del presidente del Tribunale all'inizio della causa di separazione (successivamente modificabili dal giudice istruttore) quelli previsti dal sesto comma dell'art. 156 cod. civ., non essendovi, al momento, ancora comprovata una inadempienza al pagamento di somme cui uno dei coniugi sia stato giudizialmente obbligato; dall'altro lato, e' "il giudice che pronunzia la separazione" che, nella fase terminale del procedimento, una volta stabilito quanto e' necessario per il mantenimento del coniuge e dei figli, puo' imporre idonee garanzie personali o reali nei confronti del coniuge obbligato; e solo in caso di inadempienza, successiva e dimostrata dall'avente diritto che ne fa richiesta, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni o dare il predetto ordine ai terzi debitori. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20768
Posto che i provvedimenti presidenziali adottati all'inizio del procedimento di separazione personale dei coniugi hanno forza esecutiva anche per gli obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento puo' determinare effetti gravemente pregiudizievoli per gli aventi diritto, analogamente sia a quelli accertati nel procedimento ex art. 148 cod. civ. per il regime di convivenza, sia a quelli che vengono a determinarsi per l'inadempienza agli obblighi fissati con la sentenza di separazione, se - come non sembra dubbio - la competenza ad emanare l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto si configura normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento stesso, e se, soprattutto, tale ordine coercitivo risponde alla stessa 'ratio' di dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali, si perviene alla conclusione che, per evitare disparita' di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento degli obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al giudice istruttore la competenza ad emettere il predetto ordine di distrazione a seguito dell'accertata inadempienza agli obblighi di mantenimento nel corso della causa di separazione personale, con conseguente dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., 'in parte qua'. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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