Corte costituzionale
Sentenza n. 258/1994
Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/1994
- Data di deposito
- 23 giugno 1994
- Data di decisione
- 20 giugno 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:258
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 51 del 4 febbraio 1966
- legge n. 891 del 6 giugno 1939
- legge n. 419 del 20 marzo 1968
- legge n. 165 del 27 maggio 1991
- legge n. 292 del 5 marzo 1963
Parametri
Massime
Massima n. 20854
Riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 32 Cost., sotto diversi profili, nei confronti delle leggi nn. 165 del 1991, 51 del 1966, 891 del 1931, 292 del 1963 e n. 419 del 1968, sulle vaccinazioni obbligatorie anti epatite, anti polio, antidifterica e antitetanica, per la lamentata mancanza di specifiche e adeguate garanzie del soggetto vaccinando contro le complicanze da vaccino, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato per pretesa incertezza del 'thema decidendum' (stante la denuncia, nei dispositivi delle ordinanze di rinvio, di intere leggi e non di specifiche norme). Invero, gia' alla stregua di quanto risulta dagli atti di promovimento circa l'oggetto e i termini delle questioni, la denunciata incertezza non sussiste. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20855
In tema di sanzioni amministrative non puo' farsi applicazione, per pacifica giurisprudenza, del principio di retroattivita' della disposizione piu' favorevole, dettato dall'art. 2, terzo comma, cod. pen., in materia di successione nel tempo di norme penali. E' pertanto da escludersi che in ordine alla questione di costituzionalita' delle l. 27 maggio 1991, n. 165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 5 marzo 1963, n. 292 e 20 marzo 1968, n. 419, possa influire, come 'ius superveniens', incidente sulla rilevanza, l'art. 9, d.l. 6 maggio 1994, n. 273, sulla vietata imponibilita' coercitiva delle vaccinazioni obbligatorie e sul carattere vincolante del certificato del medico curante e dello specialista, ai fini dell'esonero dal trattamento obbligatorio. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20856
Posto che le leggi sulle vaccinazioni obbligatorie n. 165 del 1991, n. 51 del 1966, n. 891 del 1939, n. 292 del 1963 e n. 419 del 1968 (rispettivamente antiepatite B, antipolio, antidifterica e antitetanica) sono finalizzate alla tutela della salute collettiva e che la loro compatibilita' con il precetto costituzionale di cui all' art. 32, Cost., postula - come precisato dalla Corte - il contemperamento tra i valori, ivi contemplati, del diritto alla salute della collettivita' e del diritto alla salute del singolo, non v'ha dubbio che l'eventuale introduzione di una disciplina normativa puntuale e specifica, a tutela di quest'ultimo, la quale - come richiesto dai giudici 'a quibus' - imponga la obbligatorieta' di accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il rischio - sia pure percentualmente modesto - di lesioni all'integrita' psico-fisica dell' individuo per complicanze da vaccino, potrebbe realizzarsi solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i detti valori, implicante ineludibilmente l'intervento del legislatore. Infatti, l'adeguamento ai principi costituzionali delle attuali disposizioni - che gia' stabiliscono la doverosita' di osservanza, in sede di esecuzione del trattamento, di opportune cautele e modalita' - dovrebbe essere necessariamente attuato mediante una complessa ed articolata normativa di carattere tecnico a livello primario - attesa la riserva di legge - e, nel caso, a livello secondario integrativo, nonche' la fissazione di 'standards' di fattibilita' anche in relazione al rapporto costi-benefici, la cui predisposizione esula dai poteri della Corte, che, tuttavia, non puo' esimersi dal richiamare l'attenzione del legislatore stesso sulla necessita' di risolvere il problema posto dai giudici rimettenti sempre entro i limiti di compatibilita' con le esigenze della obbligatorieta' generalizzata delle vaccinazioni. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale delle l. 27 maggio 1991, n.165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 5 marzo 1963, n. 292 e 20 marzo 1968, n. 419, sollevate per violazione dell'art. 32, Cost.). - In tema di compatibilita' dei trattamenti sanitari obbligatori con il precetto di cui all' art. 32 Cost., v. S. nn. 218/1994, 307/1990, 132/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1991 n. 165 (sulla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale B) e delle leggi 4 febbraio 1966 n. 51, 6 giugno 1939 n. 891, 5 marzo 1963 n. 292, 20 marzo 1968 n. 419 (sulla vaccinazione obbligatoria antipolio, antidifterica, ed antitetanica) sollevate in riferimento all'art. 32 della Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Bassano del Grappa in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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