Corte costituzionale
Sentenza n. 255/1994
Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/1994
- Data di deposito
- 23 giugno 1994
- Data di decisione
- 20 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 141, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 22, legge n. 122 del 24 marzo 1989
- art. 142-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 20754
Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente a 150, non e' frutto di una scelta arbitraria del legislatore, alla cui discrezionalita' e' rimessa la determinazione di tale termine in limiti tollerabili, nel bilanciamento fra le esigenze organizzative della pubblica amministrazione (specie nei centri urbani ove il traffico e' piu' elevato, dovendosi provvedere ad una mole di contestazioni cosi' numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte) e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione. Indicativa della non arbitrarieta' della scelta del termine di 150 giorni e' proprio la gradualita' attraverso la quale si e' pervenuti alla sua determinazione, quale risultato della valutazione dell'esperienza concreta che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini piu' brevi in precedenza previsti. Un ulteriore prolungamento del termine tuttavia non potrebbe non porre dubbi di costituzionalita' sotto il profilo della ragionevolezza, ben potendo ovviarsi ad eventuali difficolta' organizzative con misure tali da assicurare un piu' equo contemperamento fra le contrapposte esigenze in armonia con l'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20755
Il particolare e privilegiato valore probatorio attribuito, nel processo, al verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, rispetto agli elementi di prova forniti da colui cui viene contestata l'infrazione, trova il suo equilibrio in un sistema normativo il quale prevede sanzioni di particolare rigore qualora gli atti redatti dal pubblico ufficiale dovessero risultare non veritieri; il che impone agli uffici amministrativi una piu' avvertita vigilanza sull'operato degli agenti diretta a prevenire abusi ed arbitrii, per far si' che i verbali vengano redatti in modo circostanziato sia per rendere edotto l'interessato di tutti gli elementi di fatto con preciso riferimento alle norme violate, al fine di consentirgli di predisporre la difesa, sia per rendere attendibile la contestazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20756
Superando un precedente indirizzo orientato nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, la giurisprudenza piu' recente della Corte, salvo qualche eccezione, si e' andata consolidando nel senso opposto, secondo cui, salvo che non ricorrano "esigenze d'ordine generale e superiori finalita' di giustizia", la tutela giudiziaria non puo' essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi, con la conseguente incostituzionalita' di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi. In questo ordine di idee, in altre sentenze si e' ritenuto, in via interpretativa, che quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta applicazione dell'art. 24 Cost., cui l'intero sistema della garanzia deve essere adeguato. Pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - deve dirsi con la sola, delle possibili interpretazioni, conforme a Costituzione, che ai sensi dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122, secondo cui il sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione in mancanza del pagamento in misura ridotta ovvero del ricorso al Prefetto costituisce titolo esecutivo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria ne' la fa decadere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122). - Sulla linea del precedente indirizzo, nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto: S. n. 186/1972; 130/1970. Per il recente e attuale orientamento, invece, con pronunce di incostituzionalita', S. nn. 406/1993; 15/1991 e 530/1989, con pronunce interpretative, S. nn. 781/1988 e 693/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142-bis, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come introdotto dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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