Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1994

Corte cost., sent. 10 febbraio 1994, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1994
Data di deposito
10 febbraio 1994
Data di decisione
26 gennaio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 701 del 27 ottobre 1986
  • legge n. 898 del 23 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 20307

La tesi - sostenuta nel caso dall'Avvocatura dello Stato - secondo cui sarebbe precluso alla Corte di sindacare la legittimita' costituzionale delle norme penali di favore, dal momento che un'eventuale pronunzia di accoglimento non potrebbe comunque trovare applicazione nel giudizio 'a quo', muove da una visione troppo semplificante delle pronunce che la Corte stessa potrebbe adottare una volta affrontato il merito di tali impugnative, non potendosi escludere a priori che il giudizio su di una di tali norme si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse esegetiche da cui muoveva il giudice 'a quo', e dunque con un tipo di decisione in grado di influire sugli esiti del giudizio penale. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' avanzata riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 23 dicembre 1986 n. 898 censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per una condotta sostanzialmente coincidente - secondo il giudice rimettente - con quella costitutiva il reato di truffa, prevede un trattamento sanzionatorio piu' favorevole). - Cfr. S. n. 148/1983. red.: A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20308

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualita' e la misura della pena ed apprezzare parita' e disparita' di situazioni. L'esercizio di tale discrezionalita', tuttavia - come la Corte ha sempre anche precisato - puo' essere censurato quando non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparita' di trattamento palesemente irrazionale e ingiustificata. red.: A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20309

La norma penale contenuta nell'impugnato art. 2 del decreto-legge n. 701 del 1986 (conv. con modificazioni in legge n. 898 del 1986) va ritenuta applicabile solo nel caso di colui che consegue indebitamente erogazioni a carico del Fondo Europeo agricolo (FEOGA) soltanto mediante l'esposizioni di dati e notizie falsi, non, invece, quando il fatto sia connotato da elementi e modalita' ingannevoli ulteriori e diversi rispetto alla mera falsita' della dichiarazione, sicche' deve escludersi - contro quanto si afferma nella ordinanza di rinvio - che solo in forza del principio di specialita' di cui all'art. 15 cod. pen., per la fattispecie in questione possano irrogarsi le piu' lievi sanzioni per essa previste, in luogo di quelle, notevolmente piu' aspre, comminate per i reati di truffa, e vengono quindi meno le censure - su detto presupposto avanzate - di irrazionalita' e ingiustificata disparita' di trattamento. Tale interpretazione, consentita dal dato letterale della disposizione, e' conforme all'intenzione del legislatore, avvalorata dalla intervenuta modifica introdotta con l'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - che ha esplicitato il carattere sussidiario della norma con la formula "ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640 bis cod. pen." - ed e' infine imposta dal fondamentale canone ermeneutico secondo cui, fra piu' significati della stessa disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che - come sicuramente, nella specie, quello attribuito dal giudice rimettente al citato art. 2 - non sia coerente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1986, n. 898, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 143). red.: A.P. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari di Matera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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