Corte costituzionale
Sentenza n. 223/1994
Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/1994
- Data di deposito
- 8 giugno 1994
- Data di decisione
- 26 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:223
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20727
Non sono confrontabili, sotto i profili ontologico e strutturale, le ipotesi del decreto penale di condanna e della sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. 'patteggiamento'), pur costituendo entrambe le ipotesi riti alternativi rispetto al giudizio ordinario, riti diretti cioe' a realizzare una anticipata definizione del procedimento. Diversi sono infatti i presupposti e le modalita' attraverso le quali vi si perviene: da un lato nel decreto penale si giunge alla condanna, omesso il contraddittorio, mediante l'attivita' esclusiva del pubblico ministero e del giudice; dall'altro nel c.d. 'patteggiamento' la definizione anticipata del processo in funzione deflattiva del dibattimento consegue all'iniziativa o al consenso dell'imputato. E' quindi coerente con tali essenziali diversita', per quanto riguarda la non menzione della condanna, che, mentre per la sentenza di applicazione della pena tale beneficio venga concesso in base ad una disciplina speciale, dettata dall'esigenza di ulteriormente incentivare l'imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo, nel decreto penale, invece, esso sia concesso, secondo la disciplina generale, come nella sentenza di condanna in senso proprio, solo quando il giudice, in base ai comuni criteri prognostici, ritenga di poterlo accordare. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20728
Anche a volere seguire l'orientamento giurisprudenziale, pur non univoco, che, con riguardo al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, assegna al beneficio della non menzione delle pronunce, relative a fatti di modesta dimensione o di ridotta antisocialita', una finalita' rieducativa, cio' non elide la discrezionalita' del legislatore nella scelta delle decisioni giurisdizionali da ammettere automaticamente al beneficio in parola, mentre le esclusioni da questo potrebbero essere censurate solo per irragionevolezza. Al riguardo, pur volendo ammettere la astratta possibilita' di raffronto con una norma di deroga alla disciplina generale dell'iscrizione nel casellario giudiziale e delle risultanze da annotare nel relativo certificato, la mancata inclusione del decreto penale di condanna tra le ipotesi di pronunce non menzionabili 'ex lege', diversamente da quanto previsto per le sentenze di applicazione della pena su richiesta (c.d. 'patteggiamento'), non e' irragionevole, data la non confrontabilita', anche sotto i profili ontologico e strutturale, di tale 'tertium comparationis' con l'ipotesi del decreto penale. Ne' la mancata estensione del beneficio nel caso di decreto penale e' arbitraria, sotto il profilo secondo cui, in contrasto con gli scopi deflattivi dei riti alternativi, sarebbe possibile accedere al 'patteggiamento' mediante opposizione al decreto penale, fruendo cosi' 'ex lege' del beneficio in questione per altra via, poiche' detto inconveniente, che non assume rilevanza in termini di costituzionalita' spettando al legislatore nella sua discrezionalita' la sua eventuale correzione, e' solo eventuale e compensato dal rischio, per l'opponente, di una decisione complessivamente per se' meno vantaggiosa. Infine la scelta attualmente operata dal legislatore non puo' essere sindacata dalla Corte sul piano della minore gravita' dei reati punibili con il decreto penale rispetto a quelli punibili con il patteggiamento, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore valutare, nel concedere certi benefici, se possa ritenersi determinante il solo profilo della gravita' dei reati oppure se possano valere le altre considerazioni sopra indicate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 689 cod. proc. pen.). - V. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 689 codice di procedura penale - nella parte in cui non include il decreto penale di condanna fra le pronunce non menzionabili ex lege nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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