Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1994
Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1994
- Data di deposito
- 8 giugno 1994
- Data di decisione
- 26 maggio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 2, regio decreto legge n. 511 del 31 maggio 1946
Parametri
Massime
Massima n. 20725
Posto che, nella normativa relativa al procedimento disciplinare nei confronti di magistrato, l'art. 34, secondo comma, r.d. l. 31 maggio 1946, n. 511, prevede la possibilita' per l'incolpato di farsi assistere da altro magistrato come una facolta' e non gia' come obbligo, l'avere l'incolpato gia' espresso -come emerge dal giudizio 'a quo'- la propria intenzione di valersi di un difensore, si' che il momento della discrezionalita' della scelta tra assistenza ed autodifesa risulta ormai superato, rende irrilevante la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui non prevede come obbligatoria l'assistenza di un difensore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 34, secondo comma, r.d. leg. 31 maggio 1946 n. 511). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20726
Come la Corte ha gia' chiarito, il diritto di difesa puo' essere dal legislatore diversamente regolato e adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, che si concretizzano in primo luogo nella garanzia di un effettivo contraddittorio e di un'assistenza di tipo tecnico-professionale. Inoltre, come pure si e' costantemente riconosciuto, alla peculiarita' del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - che, a differenza di quello previsto per gli impiegati dello Stato, ha carattere giurisdizionale - si ricollega la particolare previsione che limita all'ambito dei magistrati i soggetti legittimati a difendere l'incolpato e che rimette a quest'ultimo l'opzione tra autodifesa ed assistenza del collega, entrambe giustificate dal bagaglio culturale e dall'esperienza professionale di cui il magistrato e' normalmente portatore. Alla luce di tali premesse, nel momento in cui la scelta dell'incolpato si sia compiuta nel senso di valersi dell'opera di un collega, la garanzia di effettivita' del diritto di difesa postula la necessita' che tale assistenza venga comunque resa possibile con la nomina di un difensore d'ufficio, una volta che ragioni di carattere oggettivo - ostative all'individuazione e nomina di un collega difensore -, inidonee a comprimere il precetto di cui all'art. 24 Cost., non rendano in concreto possibile per l'incolpato di farsi assistere da altro magistrato. Conseguentemente, poiche' il testo della normativa non consente una interpretazione adeguatrice, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 34, secondo comma, r.d. leg. 31 maggio 1946 n. 511, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. - Sulla modalita' di esercizio del diritto di difesa, S. nn. 159/1972, 119/1974, 62/1975, 190/1970; sulla peculiarita' del procedimento disciplinare nei confronti di magistrati S. n. 289/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentige della Magistratura), nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore;
Dichiara inammissibile la ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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