Corte costituzionale
Sentenza n. 218/1994
Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/1994
- Data di deposito
- 2 giugno 1994
- Data di decisione
- 23 maggio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 5, legge n. 135 del 5 giugno 1990
- art. 5, comma 3, legge n. 135 del 5 giugno 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20874
La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale; sotto il profilo dell'assistenza pubblica, tale tutela si specifica nel diritto - basato su norme costituzionali di carattere programmatico - all'erogazione, nel contesto delle compatibilita' generali non irragionevolmente valutate dal legislatore, di adeguate prestazioni di prevenzione e cura, dirette al mantenimento o al recupero dello stato di benessere. - nel senso che la salute e' bene primario costituzionalmente protetto, che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato, v. S. nn. 202/1991, 455/1990, 307/1990, 559/1987 e 184/1986; sui doveri che la tutela della salute implica, v. le successive massime B e C. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20875
La tutela della salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa, ma implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere ne' porre a rischio con il proprio comportamento la salute dei terzi e della collettivita'; percio', l'idoneita' ad espletare attivita' che espongono i destinatari ad un serio rischio di contagio di malattie diffusive da parte degli operatori che ne siano affetti, puo' essere legittimamente subordinata - a tutela della salute dei terzi - alla effettuazione ed all'esito di accertamenti sanitari, legislativamente previsti e vincolati al rispetto della dignita' della persona (comprensiva, quest'ultima, del diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20876
Posto che e' legislativamente riconosciuta l'esistenza di attivita' e servizi che comportano un serio rischio di trasmissione dell'infezione da HIV da parte degli operatori che ne siano affetti, la tutela della salute dei destinatari delle prestazioni esige il preventivo accertamento dell'assenza di sieropositivita' come condizione di idoneita' all'espletamento di tutte le attivita' per cui esiste il suddetto rischio di contagio, e in particolare nel settore dell'assistenza e cura delle persone. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 32, comma primo, Cost. - l'art. 5, commi terzo e quinto, della L. 5 giugno 1990 n. 135, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi. - in conseguenza dell'adottata dichiarazione di incostituzionalita', la Corte ha ritenuto "superata" la questione concernente l'art. 6 della stessa L. n. 135 del 1990; sui principi posti a base della decisione, v. la precedente massima B.; sulle caratteristiche di diffusivita' dell'AIDS, v. S. n. 37/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze