Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1994
Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1994
- Data di deposito
- 2 giugno 1994
- Data di decisione
- 23 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, II periodo, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 20703
Va ribadito che non rientra tra i poteri della Corte sindacare l'ordine con il quale il giudice 'a quo' ha ritenuto di affrontare le questioni dedotte in giudizio e, dunque, sollevare incidente di legittimita' costituzionale prima di valutare altri punti a lui sottoposti. (Sulla base di tale principio e' stata respinta l'eccezione di inammissibilita', con la quale, in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, si contestava che il giudice rimettente non aveva delibato nell'ordinanza sul punto - ritenuto pregiudiziale - della eccepita tardivita' del ricorso in reintegra, in astratto suscettibile di risultare decisivo per la controversia). - S. 73/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20704
Deve essere disatteso, ai fini del giudizio di costituzionalita' promosso per violazione del principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo', secondo il quale l'impugnato art. 20, primo comma, l. n. 865 del 1971, per la parte in cui prevede la decadenza del decreto di occupazione di urgenza non seguito da occupazione nel termine di tre mesi, sarebbe applicabile alle sole occupazioni concernenti la realizzazione di opere in ambito regionale e non anche a quelle di interesse statale. Tale interpretazione, gia' in un primo tempo adottata dalla Cassazione, fa leva sulla distinzione del procedimento espropriativo di carattere generale, finalizzato ad opere di competenza statale e disciplinato dalla l. n. 2539 del 1865, rispetto a quello riguardante opere regionali, di cui alla stessa l. n. 865 del 1971, talche', quest'ultima legge troverebbe applicazione nei procedimenti relativi ad opere regionali solo - ex art. 4, d.l. n. 115 del 1974 e art. 1 ter, d.l. n. 119 del 1971, - relativamente all'indennita' di espropriazione e, per quel che piu' precisamente attiene al detto art. 20, solo - a seguito dell'intervenuta modifica apportata dall'art. 14, l. n. 10 del 1977 - relativamente al secondo comma dello stesso art. 20, il quale vieta la protrazione dell'occupazione oltre cinque anni dalla data di immissione del possesso. Senonche', come e' stato posto in luce dalla piu' recente interpretazione sistematica della stessa Cassazione, l'identita' di 'ratio' posta a base dei primi due commi della norma impugnata, e che e' quella di impedire che la protrazione del periodo ed il suo inizio dalla immissione in possesso possano tradursi in una indefinita compressione, senza ragionevoli limiti temporali alla efficacia di esso, del diritto di proprieta' e delle annesse facolta' di godimento, realizza una finalita' unitaria che razionalmente accomuna il regime delle opere di competenza statale e locale, cosicche' deve ritenersi che il citato art. 14, l. n. 10 del 1977, abbia inteso in effetti estendere anche la regola sui termini di decadenza, di cui al primo comma dell'art. 20, alla realizzazione di opere di competenza statale, con conseguente esclusione di diversita' di disciplina tra le due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Cfr. la pronunce della Cassazione a Sezioni Unite, sopra richiamate, nn. 12587 del 1991 e 2081 del 3 marzo 1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore della edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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