Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1994
Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1994
- Data di deposito
- 2 giugno 1994
- Data di decisione
- 23 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:210
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20723
Come gia' osservato dalla Corte in tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, al fondo delle scelte normative operate dal d.l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, dell'art. 286-bis cod. proc. pen., che dispone il divieto di custodia cautelare in carcere per la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - e non anche per i soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, o per quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibli -, e' rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacche' il legislatore ha inteso porre rimedio a situazioni di estrema drammaticita', quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio. Nessuna discriminazione e' quindi possibile intravedere tra malati 'comuni' e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare, proprio perche' quest'ultimo si incentra sulla necessita' di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario; una finalita' dunque eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e' funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 286-bis cod. proc. pen.). - V. S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze