Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1994

Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/1994
Data di deposito
2 giugno 1994
Data di decisione
23 maggio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:208

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20722

Sia per l'abrogato codice di procedura penale, come ritenuto da consolidata giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza, sia per l'attuale codice, una volta disposta dal giudice, nel corso del dibattimento, la immediata trasmissione del verbale d'udienza al pubblico ministero per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., la delibazione sulla falsita' delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento 'incidenter tantum' da parte del medesimo giudice (chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza e' resa) ed inoltre l'eventuale giudicato sulla falsita' non puo' in ogni caso fare stato in quel procedimento. Pertanto nessun tipo di compressione subisce il parametro di cui all'art. 101 Cost. dalla norma del vigente codice di procedura che - in cio' discostandosi dall'art. 458 cod. proc. pen. del 1930 - non consente al giudicante di sospendere il giudizio in corso in attesa della definizione del procedimento sulla falsa testimonianza, giacche' - contrariamente a quanto ha ritenuto il pretore rimettente - il giudice non e' tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformita' alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia, con la possibilita' quindi di ritenere 'inattendibile' una determinata ricostruzione dei fatti e di trarre da cio' le proprie conclusioni senza che queste possano in alcun modo ritenersi 'assoggettate' ad una prospettazione contraria al vero. D'altronde inerisce ad un profilo metagiuridico, come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, cio' che piu' conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione, invocare la riproduzione del potere sospensivo, che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza, sull'avviso che tale potere rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, 'sotto il profilo, per cosi' dire psicologico', la formazione di un corretto giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 207, secondo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze