Corte costituzionale
Sentenza n. 206/1994
Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/1994
- Data di deposito
- 2 giugno 1994
- Data di decisione
- 23 maggio 1994
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986
- legge n. 488 del 9 agosto 1986
- legge n. 131 del 26 aprile 1983
- art. 25, comma 2, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
Parametri
- art. 23, e ss., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 20699
Se e' vero che spetta al giudice 'a quo', nella individuazione dell'oggetto della questione di costituzionalita', effettuare la scelta interpretativa sul significato della norma denunciata, detta scelta non puo' non dirsi compiuta quando il giudice, sulla scorta di una univoca individuazione del contenuto precettivo della norma stessa, prospetti, come nella specie, ipotesi alternative attinenti alla qualificazione giuridica dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili valutazioni costituzionali del medesimo. (Sulla base di tale assunto la Corte, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 14, terzo comma, d.l. n. 318 del 1986, conv. in l. n. 488 del 1986, prevedente il deferimento di determinate controversie in materia di revisione di aggi per l'accertamento e la riscossione di imposte comunali alla commissione arbitrale di cui r.d.l. n. 36 del 1931, ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata in quanto tale disposizione, ad avviso del giudice rimettente, a seconda che fosse stata intesa nel senso del ripristino di una giurisdizione speciale ormai cessata, o nel senso del mantenimento in vita di una giurisdizione speciale precostituzionale, o, ancora, nel senso di configurare una forma di arbitrato, si sarebbe posta in contrasto, nella prima ipotesi, con l'art. 102, secondo comma, Cost.; nella seconda, con l'art. 108, secondo comma, Cost., e, nella terza, con gli artt. 24, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.). - V. S. nn. 164/1985, 469/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20700
L'art. 14, terzo comma, d.l. 1 luglio 1986, n. 318 (conv. in l. n. 488 del 1986), nella parte in cui - mediante rinvio all'art. 25, secondo comma, d.l. n. 55 del 1983 - demanda alla commissione arbitrale, prevista dall'art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, per il contenzioso relativo alle imposte di consumo, la definizione delle controversie in materia di revisione delle misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso, convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, si pone, in relazione agli analoghi provvedimenti emanati con cadenza annuale, come una rinnovata scelta tipologica, in tema di finanza locale, per la soluzione di conflitti tra comuni e agenti di riscossione, avendo il legislatore attribuito alla commissione tale competenza - pur successivamente all'abolizione delle imposte di consumo e alla cessazione dei relativi contratti - di volta in volta, con conseguente impossibilita' di configurare la commissione stessa quale organo permanente. Tuttavia, secondo un principio gia' applicato dalla Corte, l'esclusione per tutta una serie di controversie della competenza degli organi ordinari di giurisdizione e' elemento sufficiente ad evidenziare l'illegittimita' della norma in esame, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., senza che occorra dare soluzione al problema sui rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale. Pertanto, il predetto art. 14, terzo comma, d.l. n. 318 del 1986, nella parte innanzi richiamata, e' costituzionalmente illegittimo. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 49/1994. - V. anche S. n. 35/1958. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20701
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, terzo comma, d.l. 1 luglio 1986, n. 318 (conv. in l. n. 488 del 1986), nella parte in cui - mediante rinvio all'art. 25, secondo comma, d.l. n. 55 del 1983 - demanda alla commissione arbitrale, di cui all'art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, la definizione delle controversie in materia di revisione delle misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta, come conseguenza, ex art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in l. n. 131 del 1983, nella parte in cui demanda alla stessa commissione arbitrale prevista dal predetto art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, in caso di mancato accordo fra le parti, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche. - V. la precedente massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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