Corte costituzionale
Sentenza n. 199/1994
Corte cost., sent. 26 maggio 1994, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/1994
- Data di deposito
- 26 maggio 1994
- Data di decisione
- 12 maggio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 16, legge n. 74 del 16 marzo 1987
- art. 12-bis, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 20384
I requisiti dell'attualita' e della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale devono essere valutati allo stato degli atti e dell''iter' decisionale del giudizio 'a quo', e non sulla base di un'eventuale e teorica applicabilita' della norma indubbiata; pertanto, ove l'effettiva applicazione di quest'ultima presupponga, in concreto, il rigetto di una delle distinte ed autonome domande proposte dall'attore, la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione sulla sorte processuale o sostanziale di tale domanda, rende la sollevata questione inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza. - v. O. nn. 139/1994, 384/1993; S. n. 346/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20387
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'ex coniuge che non sia titolare di assegno di divorzio dal diritto a fruire di una percentuale sull'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, non puo' essere esaminata nel merito, non risultando dall'ordinanza di rimessione alcuna indicazione circa l'esito della domanda di concessione dell'assegno divorzile (formulata dall'attore contestualmente a quella relativa all'indennita' di fine rapporto), il cui accoglimento renderebbe la questione irrilevante. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 12 bis della l. 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'art. 16, l. 6 marzo 1987, n. 74). - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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