Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1994

Corte cost., sent. 26 maggio 1994, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/1994
Data di deposito
26 maggio 1994
Data di decisione
12 maggio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:199

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20384

I requisiti dell'attualita' e della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale devono essere valutati allo stato degli atti e dell''iter' decisionale del giudizio 'a quo', e non sulla base di un'eventuale e teorica applicabilita' della norma indubbiata; pertanto, ove l'effettiva applicazione di quest'ultima presupponga, in concreto, il rigetto di una delle distinte ed autonome domande proposte dall'attore, la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione sulla sorte processuale o sostanziale di tale domanda, rende la sollevata questione inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza. - v. O. nn. 139/1994, 384/1993; S. n. 346/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20387

La questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'ex coniuge che non sia titolare di assegno di divorzio dal diritto a fruire di una percentuale sull'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, non puo' essere esaminata nel merito, non risultando dall'ordinanza di rimessione alcuna indicazione circa l'esito della domanda di concessione dell'assegno divorzile (formulata dall'attore contestualmente a quella relativa all'indennita' di fine rapporto), il cui accoglimento renderebbe la questione irrilevante. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 12 bis della l. 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'art. 16, l. 6 marzo 1987, n. 74). - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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