Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1994

Corte cost., sent. 19 maggio 1994, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/1994
Data di deposito
19 maggio 1994
Data di decisione
11 maggio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 18 del 11 febbraio 1980
  • legge n. 588 del 21 novembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 20597

Anche se la disciplina dell'indennita' di accompagnamento ha subito piu' volte modifiche, non puo' dirsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere, nella determinazione della stessa, per gli invalidi di guerra, norme piu' favorevoli di quelle stabilite per gli invalidi civili. Pur essendo fuori discussione che l'indennita' di accompagnamento consiste in una particolare provvidenza, in favore di soggetti non autosufficienti, con una sua specifica natura e finalita', anche riguardo ad essa - come per le altre erogazioni (assegno integrativo, pensione) per cui la Corte in passato si e' pronunciata - il trattamento differenziato fra invalidi civili e invalidi di guerra deve, infatti, ritenersi giustificato e legittimato dall'obiettiva diversita' dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa agli artt. 1 della legge n. 18 del 1980, e alla legge n. 508 del 1988, nelle parti in cui non prevedono, anche per gli invalidi civili, l'erogazione di un'indennita' di accompagnamento di misura pari a quella prevista per gli invalidi di guerra. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e della legge 21 novembre 1988, n. 588). - Sul fondamento del trattamento differenziato riservato agli invalidi di guerra, v. S. n. 113/1968 e O. n. 487/88. Su altre questioni riguardanti l'indennita' di accompagnamento v. inoltre S. nn. 346/1989 e 88/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della legge 21 novembre 1988 n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze